Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un concetto procedurale fondamentale nel nostro ordinamento. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Suprema Corte non valuta la fondatezza delle questioni sollevate, ma si ferma a un controllo preliminare, respingendo l’atto per vizi che ne impediscono l’esame. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale per il reato di cui all’art. 372 c.p. (falsa testimonianza). La parte civile, ovvero la persona danneggiata dal reato, decideva di impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, proponendo ricorso per Cassazione. L’obiettivo della parte civile era ottenere una riforma della decisione di secondo grado, che evidentemente non aveva accolto pienamente le sue richieste risarcitorie.
La Decisione e l’Inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 4 luglio 2024, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non significa che le ragioni della parte civile fossero infondate nel merito, ma che il modo in cui sono state presentate nel ricorso non rispettava i requisiti tecnici richiesti per un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una motivazione netta e consolidata nella giurisprudenza. I giudici hanno rilevato che il ricorso proposto non era altro che una “replica” di profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello).
In sostanza, il ricorrente non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o vizi logici palesi nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le medesime doglianze difensive. La Cassazione ha sottolineato come le argomentazioni dei giudici di merito fossero:
* Giuridicamente corrette: basate su una corretta interpretazione e applicazione delle norme.
* Puntuali: aderenti alle risultanze processuali e alle specifiche obiezioni difensive.
* Coerenti: prive di contraddizioni e basate sulle prove acquisite.
* Logiche: immuni da “manifeste incongruenze logiche”, soprattutto riguardo all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 2, del codice penale.
Poiché il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve limitarsi a denunciare vizi di legittimità, la mera riproposizione di argomenti di merito già vagliati ne determina inevitabilmente l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento mirato a far valere specifici errori di diritto o vizi di motivazione, non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti già giudicati.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a replicare censure e argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di merito, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila Euro.
Quale causa di non punibilità è stata menzionata nella decisione?
La decisione menziona la ritenuta applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’articolo 384, comma 2, del codice penale, confermando che la valutazione dei giudici di merito su questo punto era immune da manifeste incongruenze logiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
dalla parte civile COGNOME NOME nato a CREMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;2
•
letto il ricorso avverso la sentenza descritta in epigrafe proposto nell’inter Cazzamalii, parte civile costituita nel processo penale promosso ai danni di NOME per il reato di cui all’ad 372 cp;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla part ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già ade vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, punt al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisit immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta applicabilità de non punibilità di cui all’ad 384, comma 2, cp rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.