Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito processuale che si verifica quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte. Analizzeremo una decisione che ribadisce principi consolidati in materia di limiti al sindacato di legittimità, soprattutto quando i motivi di ricorso si rivelano mere riproposizioni di censure già esaminate o tentativi di ottenere una nuova valutazione del merito.
Il Caso in Esame: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso e possesso di strumenti atti allo scasso. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assorbendo il secondo reato nel primo e rideterminando la pena. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha contestato la sentenza d’appello su due fronti: la valutazione della sua responsabilità e il mancato riconoscimento della continuazione con altri reati oggetto di una precedente sentenza irrevocabile.
Il Primo Motivo: Una Critica Ripetitiva
Il primo motivo lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della colpevolezza. Il ricorrente, in sostanza, proponeva una lettura alternativa delle prove e degli elementi indiziari a suo carico. La Corte di Cassazione ha subito rilevato come questa censura fosse una semplice riproduzione di argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte di merito con un percorso argomentativo logico e coerente. Presentare una diversa interpretazione delle prove non è ammesso in sede di legittimità, dove il giudizio è sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non sui fatti.
Il Secondo Motivo sull’Inammissibilità del Ricorso per Continuazione tra Reati
Il secondo motivo, anch’esso centrato su una presunta violazione di legge e vizio di motivazione, riguardava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. L’imputato sosteneva che i reati per cui era stato condannato facessero parte di un unico disegno criminoso che includeva altri fatti, già giudicati in via definitiva. Il riconoscimento della continuazione avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, ha ribadito che il tentativo di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito, esula dai poteri della Corte di Cassazione. Gli elementi indiziari e le inferenze tratte dalla Corte d’Appello sono stati ritenuti coerenti, logici e non contraddittori.
In relazione al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. La decisione di negare la continuazione è stata considerata insindacabile, poiché basata su una motivazione non manifestamente illogica. I giudici hanno evidenziato la notevole distanza cronologica tra i fatti e l’assenza di elementi concreti che potessero dimostrare l’esistenza di un programma delittuoso unitario, deliberato e strutturato prima della commissione dei singoli reati. La Corte ha richiamato un principio giurisprudenziale consolidato (Cass. Pen., Sez. 1, n. 15955/2016), secondo cui per la continuazione è necessaria la prova di una deliberazione originaria unica che abbracci tutti gli episodi criminosi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in commento è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, i motivi devono denunciare vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o difetti di motivazione palesi e decisivi) e non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise o a sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a testimonianza del disvalore attribuito a un’impugnazione priva di fondamento.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché riproduceva un profilo di censura già adeguatamente valutato e respinto dalla Corte di merito con una motivazione logica e coerente. Inoltre, proponeva una lettura alternativa delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Per quale ragione la Corte ha escluso la continuazione tra i reati?
La Corte ha negato la continuazione perché la decisione dei giudici di merito era basata su una motivazione logica, incentrata sulla notevole distanza cronologica tra i fatti e sull’assenza di elementi che indicassero un’unica programmazione delittuosa precedente alla commissione dei reati.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver promosso un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 16 novembre 2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (capo a) e 707 cod. pen. (capo b) commessi in Riccione il 7 gennaio 2015, ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) e rideterminato la pena in anni 1 mesi 5 di reclusione e euro 300,00 di multa.
Rilevato che il primo motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il ricorrente propone una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, mentre l’indicazione da parte della Corte di Appello degli elementi indiziari appare coerente con le risultanze e le inferenze tratte da tali elementi appaiono logiche e non contraddittorie.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza già passata in giudicato, è manifestamente infondato. Il vincolo della continuazione risulta negato, con motivazione insindacabile perché non manifestamente illogica, in ragione della distanza cronologica tra i fatti, in assenza di elementi che indicassero l’unicità di un programma delittuoso deliberato e strutturato prima della commissione dei singoli reati. Si richiama, sul punto, il principio espresso da Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26661501
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.