Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Mere Ripetizioni
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta un esito processuale che impedisce alla Suprema Corte di esaminare nel merito le questioni sollevate. Questo avviene quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti prescritti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5584/2024) offre un chiaro esempio di questa dinamica, confermando come la mera riproposizione di doglianze già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio non sia sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’appellante contestava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito: la mancata esclusione della recidiva e la non applicazione di una pena sostitutiva. Tali censure erano state sollevate nella speranza di ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole davanti alla Suprema Corte.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici precedenti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione sono state nette e precise. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché, sia in relazione alla contestata recidiva sia alla richiesta di pena sostitutiva, si limitava a ‘replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito argomenti:
* Giuridicamente corretti: conformi alle norme di legge applicabili.
* Puntuali: specifici rispetto alle doglianze difensive.
* Coerenti: logici e non contraddittori rispetto agli elementi emersi dal processo.
Poiché le motivazioni della sentenza impugnata erano immuni da ‘manifeste incongruenze logiche’, le valutazioni di merito in essa contenute non potevano essere messe in discussione in sede di legittimità. In sostanza, il ricorso non presentava vizi di legge o difetti motivazionali tali da giustificare un intervento della Cassazione, ma si risolveva in un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, preclusa in quella sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un’aperta contraddittorietà nella motivazione della sentenza.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Ciò sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione preliminare sulla fondatezza e specificità dei motivi prima di presentare un ricorso, per evitare di incorrere in una pronuncia sfavorevole e in ulteriori oneri finanziari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le valutazioni di fatto dei giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni se la motivazione della sentenza impugnata è coerente, priva di manifeste illogicità e giuridicamente corretta. Il suo ruolo è controllare la legittimità della decisione, non fungere da terzo grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in relazione alla rivendicata esclusione de recidiva e alla mancata applicazione della pena sostitutiva replica profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, motivazioni che rendono le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede, rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle arnmende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.