Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3170 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il 01/08/1967
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la decisione di primo grado limitatamente all’affermazione di responsabilità per delitto di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando in mitius la pena;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa motivazion dell’ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibatt è manifestamente infondato in quanto:
nel giudizio abbreviato d’appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di solleci del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la cui valutazione è rimessa allo ste Organo giudicante; difatti, in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di u alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale fac giudizio dì primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv.282585 – 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061 – 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 – 01);
la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, COGNOME, Rv 271163 – 01);
tali lacune non sono riscontrabili nell’ambito del provvedimento impugnato, che ha dat conto dei motivi per cui non si è dato corso alla chiesta integrazione istruttoria (cfr. spec. p. 14 s.), non oggetto di puntuale censura difensiva;
considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l’illogicità della motivazion relazione alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato COGNOME ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, ha indicato gli elementi che la Cort di merito ha apprezzato per corroborare il narrato del medesimo propalante (tra cui, anzitutto ritiro della contabilità presso il consulente da parte del COGNOME); e rispetto a tale iter il ricorso si limita a riproporre irritualmente il medesimo ordine di allegazioni in fatto già disattese;
considerato che il terzo motivo, con cui sì adduce il vizio di motivazione in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elem rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponde nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269 – 01
richiamando i precedenti, anche specifici, dell’imputato e negando la sussistenza di elemen favorevoli passibili di favorevole valutazione, argomentazione rispetto alla quale non può d costituire rituale censura di legittimità il diverso apprezzamento da attribuire a versamenti es da parte di altra società amministrata dall’imputato in ragione dei rapporti di essa con la falli la stessa difesa riconduce all’adempimento di obbligazioni nonché a un’offerta di acquisto di ramo azienda, rispetto al quale si sarebbe verificata una decadenza per inadempimento, così non chiarendo in che termini sotto tale profilo sarebbe meritevole di critica la decisione impugnata) né quelle re al comportamento processuale collaborativo del COGNOME (in relazione al quale la Corte di meri ha correttamente affermato che il legittimo silenzio sulla propria responsabilità non integr contegno passibile di favorevole valutazione);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2024.