Inammissibilità del ricorso e criteri di determinazione della pena
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un ostacolo insormontabile quando i motivi di impugnazione mancano di specificità. In ambito penale, la Corte di Cassazione esige che le contestazioni siano puntuali e non si limitino a riproporre argomenti già vagliati nei gradi di merito. La recente ordinanza analizza proprio il confine tra una critica legittima e una mera ripetizione di tesi difensive già disattese.
Il caso e i motivi del contendere
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. La difesa della ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contestando diversi punti della decisione. In particolare, le doglianze riguardavano la responsabilità concorsuale dell’imputata, il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, nonché la dosimetria sanzionatoria complessiva. La difesa sosteneva che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e non adeguatamente giustificato rispetto alle prove acquisite.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Tale conclusione deriva dal fatto che le censure erano aspecifiche rispetto alla motivazione fornita dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso si limitava a replicare profili di critica che il giudice di merito aveva già analizzato e respinto con argomenti giuridici corretti e coerenti.
L’inammissibilità del ricorso e le sue conseguenze
L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale che chiude il giudizio, ma comporta oneri economici significativi. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, è stata stabilita una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende, a causa della natura manifestamente infondata o generica dell’impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti, ma deve verificare la correttezza logica e giuridica della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una lettura puntuale delle emergenze processuali e una giustificazione adeguata del trattamento sanzionatorio. I motivi di ricorso, essendo meramente riproduttivi di questioni di merito già risolte, non hanno scalfito la solidità dell’impianto motivazionale della sentenza di secondo grado. La mancanza di un confronto critico diretto con le ragioni espresse dai giudici d’appello rende il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano l’importanza di una redazione tecnica e specifica dei motivi di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non riesce a individuare vizi logici o violazioni di legge concreti nella sentenza impugnata. La conferma della responsabilità concorsuale e del rigido bilanciamento delle circostanze aggravanti sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, purché supportata da una motivazione coerente. Il rigetto definitivo del ricorso rende la condanna irrevocabile, gravando la parte anche delle sanzioni pecuniarie accessorie previste dall’ordinamento.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o se si limitano a ripetere critiche già respinte dai giudici di merito senza contestare la nuova sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come influisce la recidiva sul calcolo della pena finale?
La recidiva opera come circostanza aggravante e può essere bilanciata con le attenuanti generiche, determinando un aumento della sanzione se ritenuta prevalente o equivalente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46946 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che ii ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto aspecifici rispetto alla motivazione spesa in relazio punti della decisione devoluti dall’impugnazione che, in ogni caso, con riguardo al responsabilità concorsuale della ricorrente, al bilanciamento in termini di equivalenza e non prevalenza delle generiche sula recidiva e in punto di dosimetria sanzionatoria, replica profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice merito all’esito di una puntuale e coerente lettura delle emergenze acouisite di una altretta adeguata giustificazione delle ragioni fondanti il trattamento sanzionatcrio irrogato rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.