Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non entra nel merito
L’inammissibilità del ricorso rappresenta il principale filtro nel giudizio davanti alla Suprema Corte. Non ogni contestazione, infatti, è idonea a essere esaminata dai giudici di legittimità. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini rigorosi entro cui deve muoversi la difesa per evitare il rigetto immediato dell’impugnazione.
Il caso e la condanna penale
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (nella fattispecie di lieve entità). Dopo la conferma della responsabilità in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso lamentando vizi nel giudizio di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato carente dei requisiti minimi necessari per l’accesso al vaglio della Cassazione.
Inammissibilità del ricorso per motivi generici
La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era affetto da una genericità intrinseca. Un ricorso è considerato generico quando non si confronta direttamente con le argomentazioni logico-giuridiche espresse nella sentenza impugnata. In questo caso, la difesa non ha indicato errori specifici di diritto, ma si è limitata a riproporre una tesi difensiva già ampiamente superata dai giudici di merito.
Il divieto di riesame dei fatti
Un punto cruciale della decisione riguarda il tentativo del ricorrente di sollecitare una diversa valutazione delle prove. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Ciò significa che i giudici non possono rivisitare i fatti o interpretare nuovamente le testimonianze, ma devono limitarsi a verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza d’appello sia logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I giudici hanno osservato che l’atto presentato era privo di specificità critica. Invece di individuare violazioni di legge o vizi motivazionali evidenti, il ricorrente ha tentato di indurre la Corte a una rivisitazione dei fatti, operazione che è ontologicamente estranea al giudizio di legittimità. La mancanza di un confronto dialettico con la sentenza della Corte d’Appello rende l’impugnazione un mero dissenso generico, privo di valore giuridico.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sono state nette: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta conseguenze gravose per il ricorrente, che è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su basi tecniche solide, scoraggiando l’uso strumentale o improprio del sistema giudiziario di vertice.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi già respinte senza indicare errori di diritto.
Si può chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non può procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove raccolte durante il processo.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese legali e processuali, il ricorrente viene solitamente condannato a pagare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, spesso quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50548 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18179/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall’art. 337 cod. pen comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cu 337 cod. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della senten impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecita una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 3 e ss. senten
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.