Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42830 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42830 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORTA NOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari c ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui al 99, 624, 625 n. 2 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta l’insussistenz recidiva reiterata specifica, è inammissibile perché inedito: la censura non risulta essere previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sent impugnata;
Considerato che con il primo motivo di ricorso si censura, altresì, il man riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e si critica l’esito, nel giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le concesse attenuanti generi giudicate equivalenti dalle sentenze di merito. Ebbene, con riguardo all’art. 62 n. 4 cod. p motivo è generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le di argomentazioni della Corte territoriale circa il diniego; con riferimento al giu bilanciamento, il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infond in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfug sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogi sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la so dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza del irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazion nell’esercizio della discrezionalità legata all’art. 133 cod. pen., in sede di commisurazione pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impu logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il p sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ettre in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il presidente