Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41688 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione pos a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o altern rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pe individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti log e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7, condividono le riflessioni svolte nella prima sentenza e si conferma motivatamente l’attendibi della persona offesa, riscontrata anche dalla documentazione bancaria);
considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza degli elementi costitutivi d delitto e l’indeterminatezza del capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto doglianze difensive sono basate sull’alternativa ricostruzione della fattispecie concreta espr nel precedente motivo ed ineriscono a questioni non specificamente dedotte ovvero implicitamente rigettate dalla complessiva argomentazione della sentenza impugnata;
osservato che l’ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorrett da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (s pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.