Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso in sede penale rappresenta un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio. Spesso si commette l’errore di considerare la Corte di Cassazione come un terzo grado di merito, dove poter ridiscutere i fatti di causa. Tuttavia, la funzione nomofilattica della Suprema Corte è limitata alla verifica della corretta applicazione delle norme e della logicità della motivazione.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione. Le principali lamentele riguardavano due punti specifici: la mancata esclusione della recidiva e la richiesta di una maggiore estensione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi soggettivi e oggettivi che avrebbero dovuto portare a un trattamento sanzionatorio più mite.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi di impugnazione non presentavano i requisiti necessari per essere esaminati nel merito. In particolare, è stato evidenziato come l’imputato si fosse limitato a riproporre le medesime argomentazioni già sollevate e ampiamente respinte dalla Corte d’Appello. Tale condotta processuale rende il ricorso privo di specificità, poiché non attacca direttamente le nuove motivazioni fornite dai giudici di secondo grado, ma tenta semplicemente di ottenere una “terza opinione” sui fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha chiarito che l’inammissibilità del ricorso scatta inevitabilmente quando le doglianze sono meramente reiterative. Il ricorrente ha cercato di sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto, operazione che è preclusa alla Cassazione. La Corte distrettuale aveva già fornito argomenti corretti e logici per negare l’esclusione della recidiva e per dosare le attenuanti generiche. Quando la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici o giuridici, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in virtù della manifesta infondatezza e della natura reiterativa delle doglianze, la Corte ha imposto il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza ribadisce l’importanza di formulare ricorsi basati su reali violazioni di legge o vizi motivazionali evidenti, evitando di trasformare la Cassazione in un’istanza di riesame fattuale, pena pesanti sanzioni pecuniarie e il rigetto immediato.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso è inammissibile perché la Cassazione deve valutare solo la legittimità della sentenza e non può riesaminare i fatti se questi sono già stati correttamente analizzati nei gradi precedenti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, solitamente tra i mille e i seimila euro.
Si può contestare la misura delle attenuanti generiche in Cassazione?
È possibile solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, illogica o contraddittoria, ma non per richiedere una valutazione più generosa degli stessi elementi di fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43927 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43927 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all’omessa applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023