Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione conferma la condanna
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità. Spesso, i ricorrenti tendono a riproporre in Cassazione le medesime doglianze già espresse nei gradi precedenti, senza considerare che il ruolo della Suprema Corte non è quello di rifare il processo, ma di verificare la correttezza logica e giuridica della sentenza impugnata.
Analisi del caso: la detenzione illecita
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma che confermava la responsabilità penale per detenzione illecita di sostanze. La difesa ha tentato di contestare la finalizzazione illecita della sostanza detenuta, cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti già cristallizzati nei gradi di merito.
La valutazione delle prove nel merito
I giudici di merito avevano già ampiamente analizzato il materiale probatorio, concludendo per la colpevolezza dell’imputato. La Cassazione ha evidenziato che tale valutazione era puntuale e immune da vizi logici, rendendo di fatto impossibile un intervento in sede di legittimità.
Perché scatta l’inammissibilità del ricorso
L’inammissibilità del ricorso scatta quando i motivi di doglianza non sono specifici o si limitano a replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi. In questo caso, il ricorrente non ha offerto nuovi spunti giuridici, ma ha semplicemente riproposto la propria versione dei fatti, ignorando le motivazioni già fornite dai giudici d’appello.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché le critiche sollevate erano meramente ripetitive. I giudici hanno osservato che la sentenza impugnata conteneva argomenti giuridici corretti e una valutazione del materiale probatorio esente da manifeste incongruenze logiche. Quando la motivazione del giudice di merito è solida e coerente, il sindacato della Cassazione si arresta, non potendo quest’ultima procedere a una nuova interpretazione degli elementi di fatto. La reiterazione di censure già respinte rende il ricorso privo della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Le conclusioni
Alla luce della dichiarata inammissibilità, la Corte ha applicato rigorosamente l’art. 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di formulare ricorsi basati su effettivi vizi di legittimità, evitando di trasformare il terzo grado di giudizio in una sterile replica delle fasi precedenti, pena pesanti sanzioni pecuniarie e il rigetto immediato dell’istanza.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi presentati sono generici o si limitano a ripetere critiche già esaminate e respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
La Cassazione può rivalutare le prove di un processo?
No, la Cassazione verifica solo la legittimità della decisione e la coerenza logica della motivazione senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46978 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazi finalizzazione illecita della sostanza detenuta all’esito di una valutazione del m?teriale proba che deve ritenersi puntuale e immune da manifeste !ncongruenze logiche (si veda dal quinto capoverso in poi di pagina 4 della decisione gravata), tale da porre lerelative o.onsusioni al ri da vizi utilmente prospettabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.zM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.