Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9288 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9288 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME MONTEBELLO IONICO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con due distinti atti, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio indiziario, è inammissibile per due ordini di ragioni. In fatti, a fronte di un’analitica motivazione – in cui la Corte territoriale ha analiticamente ripercorso ciascuno degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di primo grado, che hanno portato alla certa identificazione del ricorrente, ponendo poi a confronto ciascuna delle fonti di prova con significativi riscontri estrinseci – il motivo si appalesa, primo luogo, aspecifico, risolvendosi nella reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte distrettuale, omettendo, quindi, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). In secondo luogo, esso tende a una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti razionalmente a fondamento della decisione (si vedano le pp. 3 -20, in cui si analizzano gli esiti intercettivi e le immagini risultanti dalle videoripres attraverso un’analisi orientata a esaminare in modo separato ed atomistico i singoli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, COGNOME, rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Considerato che il primo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME – che deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto della istanza di un’integrazione istruttoria – è manifestamente infondato, ove si consideri la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258236 – 01). Nel caso di specie il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla superfluità dell’integrazione istruttoria ai fini di una novellata atti di identificazione, già effettuata sulla base degli atti e senza che residuassero margini di incertezza.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alle ritenute circostanze aggravanti, è inammissibile, perché aspecifico, avendo la Corte d’appello esplicato le ragioni della propria, motivata adesione alla sentenza di primo grado (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, secondo cui, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità) e avendo, quindi, condiviso l’apparato argomentativo e giustificativo della condanna pronunciata in primo grado anche con riferimento alla sussistenza delle aggravanti.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile, perché aspecifico, risultando invece, dalla motivazione, adeguata replica sul punto (v. p. 21). Posto, dunque, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, essa si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419),anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1B novembre 2025.