Inammissibilità del ricorso: quando le censure sono ripetitive
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un’importante lezione sui requisiti formali di un ricorso, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già vagliati porti a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il caso nasce dalla richiesta, apparentemente semplice, di un detenuto di poter effettuare tre scatti fotografici anziché uno solo, ma si trasforma in un paradigma delle regole procedurali che governano l’accesso alla giustizia di ultima istanza.
I Fatti del Caso
Un detenuto, sottoposto a un regime penitenziario differenziato, si è visto negare dal direttore dell’istituto di pena il permesso di effettuare tre scatti fotografici, essendogliene stato concesso solo uno. Contro tale diniego, il detenuto ha presentato un reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che lo ha respinto. Successivamente, ha proposto un ulteriore reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale ha confermato la decisione precedente.
Non arrendendosi, il detenuto, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione di diverse norme, tra cui articoli dell’Ordinamento Penitenziario, della Costituzione, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e del codice di procedura penale. Le censure sollevate riguardavano un presunto vizio di motivazione, la violazione di diritti soggettivi e una disparità di trattamento rispetto ad altri istituti penitenziari.
La Decisione sulla Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (se fosse giusto o meno concedere tre fotografie), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa non erano idonei a superare il vaglio di legittimità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione prevista per i casi di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte. I giudici hanno spiegato che l’inammissibilità del ricorso deriva da due ragioni fondamentali.
In primo luogo, i motivi proposti erano meramente ‘riproduttivi’ delle censure già esaminate e respinte dal Tribunale di Sorveglianza. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o criticato specificamente il ragionamento giuridico del provvedimento impugnato, ma si è limitata a ripetere le stesse lamentele. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e specifica dell’ordinanza precedente, evidenziando gli errori di diritto in cui il giudice inferiore sarebbe incorso. La semplice riproposizione delle stesse doglianze non è sufficiente.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le censure non erano ‘scandite dalla necessaria specifica critica’ degli argomenti contenuti nell’ordinanza censurata. Questo significa che il ricorso era generico e non si confrontava dialetticamente con le ragioni esposte dal Tribunale di Sorveglianza, mancando di quel livello di specificità richiesto per un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare all’infinito le stesse questioni di fatto o le stesse lamentele. È, invece, un rimedio straordinario finalizzato a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: un ricorso efficace deve essere costruito come una critica mirata e argomentata della decisione che si intende impugnare, non come una semplice riedizione delle difese precedenti. Per i cittadini, il messaggio è che l’accesso alla giustizia è governato da regole precise, la cui inosservanza può comportare non solo il rigetto della propria istanza, ma anche conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva nuove e specifiche critiche legali all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, ma si limitava a riproporre gli stessi argomenti già esaminati e respinti in sede di reclamo.
Qual era la richiesta originale del detenuto?
Il detenuto aveva richiesto di poter effettuare tre scatti fotografici invece di uno solo, permesso che gli era stato negato dalla direzione dell’istituto penitenziario.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
In base all’ordinanza, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI 01HINBO) nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto da NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), detenuto in regime differenziato, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 10 settembre 2022, ha respinto il reclamo avverso l’adozione, nei suoi confronti, del diniego da parte del direttore dell’istituto di pena, a effettuare tre scatti fotografici invece di uno solo.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, AVV_NOTAIO (violazione degli artt. 35-bis, 69 Ord. pen., 3 Cost., 6 CEDU, 105 cod. proc. pen., 35 disp. att. cod. proc. pen. e 17 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, vizio di motivazione, violazione di diritti soggettivi e disparità di trattamento rispetto ad altri istitut pena) sono inammissibili in quanto non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi delle censure già vagliate dal Tribunale in sede di reclamo (con ragionamento che il Collegio condivide e che richiama integralmente) e, comunque, non scanditi dalla necessaria specifica critica degli argomenti contenuti nell’ordinanza censurata (cfr. p. 1 e 2).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente