Inammissibilità del ricorso: i rischi dei vizi procedurali
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli più frequenti nel giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Quando un atto non rispetta i requisiti formali o i termini di legge, il giudice non può entrare nel merito della questione, rendendo definitiva la condanna precedente. Questo caso analizza come la genericità dei motivi e il ritardo nel deposito possano compromettere irrimediabilmente la strategia difensiva.
Analisi del caso e inammissibilità del ricorso
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello territoriale. La difesa ha presentato due distinti ricorsi in tempi diversi. Il primo atto è stato depositato entro i termini, ma presentava motivi di doglianza estremamente vaghi. Secondo la giurisprudenza consolidata, un ricorso che si limita ad affermazioni generiche senza contestare puntualmente i passaggi logici della sentenza impugnata è destinato a essere respinto.
Il problema del secondo deposito
Il secondo ricorso, depositato a distanza di circa un mese dal primo, è stato giudicato tardivo. Oltre al mancato rispetto dei termini cronologici, la Corte ha rilevato un errore procedurale significativo: i motivi aggiunti non sono stati depositati presso la cancelleria della Corte di Cassazione, bensì presso quella del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata. Questa violazione delle regole di competenza funzionale aggrava la posizione del ricorrente.
La gestione dei termini e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha sottolineato che la valutazione del merito non è censurabile in sede di legittimità se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già correttamente analizzato i tratti costitutivi del reato di resistenza, rendendo le contestazioni della difesa meramente assertive e prive di fondamento giuridico solido.
Implicazioni economiche della decisione
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta sanzioni pecuniarie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione è prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente errati che intasano il sistema giudiziario.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla duplice natura dei vizi riscontrati. Da un lato, il primo ricorso è stato ritenuto inammissibile per la genericità delle censure, le quali non hanno scalfito la tenuta logica della sentenza di secondo grado. Dall’altro, il secondo ricorso è stato respinto sia per la sua tardività sia per l’errata individuazione dell’ufficio giudiziario presso cui effettuare il deposito. La Corte ha ribadito che i motivi aggiunti devono seguire un iter procedurale rigoroso, la cui inosservanza preclude ogni ulteriore esame.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza della precisione tecnica nella redazione degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione procedurale, ma una conseguenza diretta della mancanza di specificità e del mancato rispetto dei termini perentori. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento funge da monito sulla necessità di una difesa che sia non solo tempestiva, ma anche rigorosamente aderente ai canoni di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se le contestazioni non sono specifiche e non attaccano direttamente i passaggi logici della sentenza impugnata.
Dove vanno depositati i motivi aggiunti di un ricorso?
I motivi aggiunti devono essere depositati presso la cancelleria della Corte di Cassazione e non presso il giudice che ha emesso la sentenza di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50194 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Andria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricors1; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che avverso la sentenza descritta in epigrafe sono stati interposti, con la me difesa tecnica, due autonomi ricorsi, uno risalente al 13 febbraio 2023 e ‘altro depo marzo 2023;
Rilevato che il primo ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure generi natura meramente assertiva sulla sussistenza del vizio in tema di responsabilità, co travolte dalla puntuale e corretta valutazione resa sui tratti costitutivi della resisten da parte della Corte di appello (pagg. 2-3 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo ricorso è inammissibile perché tardivo e che lo stesso non può valorizzato quale momento di espressione di motivi aggiunti (che andavano depositati p questa Corte e non presso la cancelleria del giudice a quo) e che comunque la dogl prospettata, diretta a contestare il trattamento sanzionatorio, è manifestamente in risultando la sentenza impugnata anche in parte qua sorretta da una puntuale e motivazione che rende la relatìuva valutazione dì merito non censurabile ìn questa sede
Rilevato, pertanto, che COGNOME ricorse deve:tessere dichiaratisi inammissibilé, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.