Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti e onerosi nei giudizi davanti alla Suprema Corte, specialmente quando l’atto di impugnazione manca di specificità tecnica. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale mette in luce come la carenza di motivazioni dettagliate possa precludere definitivamente l’accesso alla giustizia di legittimità.
Il caso di specie: l’evasione e il ricorso rigettato
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del Codice Penale. Il soggetto coinvolto, dopo aver ricevuto una declaratoria di inammissibilità in secondo grado, ha tentato la via del ricorso in Cassazione. Tuttavia, la strategia difensiva adottata non ha superato il vaglio di ammissibilità richiesto per il giudizio di legittimità.
Inammissibilità del ricorso e requisiti di legge
Perché un ricorso sia considerato valido, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata. La legge impone che i motivi siano esplicitati in modo chiaro, indicando precisamente quali norme siano state violate o quali fatti siano stati travisati. Nel caso analizzato, il ricorrente si è limitato a contestazioni vaghe, rendendo l’atto non consentito dall’ordinamento.
Le conseguenze economiche della soccombenza
Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità del ricorso comporta pesanti ricadute economiche. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno osservato che i motivi dedotti nel ricorso erano attinenti a una pretesa validità dell’atto impugnatorio senza però esplicitare le ragioni di diritto o i dati di fatto necessari a sorreggere le censure. Tale genericità impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, poiché l’atto non rispetta i canoni di specificità richiesti dal codice di procedura penale. La mancanza di una critica puntuale alla sentenza di appello rende il ricorso nullo sul piano procedurale.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter riesaminare i fatti, ma una sede tecnica rigorosa. L’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di una difesa che non riesce a tradurre le proprie doglianze in argomentazioni giuridiche solide e specifiche. Per evitare sanzioni pecuniarie e la perdita definitiva della causa, è essenziale che l’impugnazione sia costruita su basi normative certe e riferimenti fattuali precisi.
Cosa comporta la genericità dei motivi in un ricorso?
La genericità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di esaminare il caso e portando alla condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Qual è la funzione della Cassa delle ammende in questi casi?
La Cassa delle ammende riceve le somme che i ricorrenti sono condannati a pagare quando il loro ricorso è dichiarato inammissibile o infondato, come sanzione per l’indebito avvio del processo.
Si possono presentare nuove prove in Cassazione?
No, la Cassazione valuta solo se la legge è stata applicata correttamente e non può procedere a un nuovo esame dei fatti o delle prove già valutate nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39941 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Canale
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazion condanna per il reato di cui ali’ art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla pretesa validità d impugnatorio – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formula modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreg censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023