Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più severi nel giudizio di legittimità, comportando non solo il rigetto delle istanze difensive ma anche pesanti sanzioni pecuniarie. Quando i motivi di impugnazione non presentano i requisiti di specificità necessari, la Suprema Corte non entra nel merito della vicenda, confermando la decisione precedente.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. La difesa ha basato l’impugnazione su due punti principali: l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., relativo alla particolare tenuità del fatto, e la concessione della sospensione condizionale della pena. Entrambi i benefici erano stati negati nei gradi di merito, e il ricorrente mirava a ottenere una revisione di tali decisioni.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi addotti erano “generici e meramente riproduttivi” di censure già ampiamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione solida, priva di vizi logici o giuridici, rendendo di fatto impossibile un nuovo esame della questione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già spese in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni fornite dal giudice di secondo grado. Nel caso specifico, i motivi riguardanti l’art. 131-bis c.p. e la sospensione condizionale della pena sono stati ritenuti privi di quella specificità necessaria per scalfire il giudizio di merito. Inoltre, la Corte ha ravvisato un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la giurisprudenza costituzionale che legittima la condanna pecuniaria in questi scenari.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha prodotto effetti diretti e onerosi per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento evidenzia come la proposizione di ricorsi privi di fondamento o eccessivamente generici esponga la parte a conseguenze economiche rilevanti, oltre a precludere definitivamente ogni possibilità di riforma della sentenza.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di merito diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può riproporre in Cassazione quanto già detto in Appello?
No, i motivi devono contestare specificamente i passaggi della sentenza d’appello ritenuti errati, altrimenti il ricorso è considerato meramente riproduttivo e quindi inammissibile.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
La somma da versare alla Cassa delle ammende è determinata dal giudice; in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50642 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50642 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura concernenti l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 4 e 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.