Inammissibilità del ricorso: quando la ripetizione è fatale
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un rischio concreto per chi tenta di trasformare il terzo grado di giudizio in una semplice replica dell’appello. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che riproporre doglianze già esaminate e respinte, senza apportare nuovi rilievi di legittimità, conduce inevitabilmente al rigetto e a pesanti sanzioni pecuniarie.
Il caso e l’oggetto del contendere
La vicenda trae origine da un’impugnazione presentata avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un soggetto. Il punto centrale della difesa riguardava la natura e la destinazione di una sostanza specifica, la mannite, rinvenuta nella disponibilità dell’imputato. La difesa sosteneva una destinazione lecita della sostanza, cercando di scardinare l’impianto accusatorio che la vedeva invece come materiale per il taglio di stupefacenti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso non presentava i requisiti minimi per essere esaminato nel merito. In particolare, è stato evidenziato come i motivi addotti fossero una mera riproduzione di quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a denunciare vizi di legge o mancanze logiche nella motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si basano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che le censure relative alla destinazione della mannite erano di carattere puramente confutativo e versate in fatto. Poiché la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta sulla responsabilità dell’imputato, la semplice riproposizione delle medesime tesi difensive rende il ricorso inammissibile. Inoltre, è stata ravvisata la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, non avendo egli prospettato argomenti idonei a incrinare la tenuta della sentenza di secondo grado.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale e in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda che il ricorso in Cassazione richiede una tecnica redazionale rigorosa, focalizzata esclusivamente su vizi di legittimità, pena l’applicazione di gravose sanzioni economiche.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se riproduce motivi già esposti?
Perché la Cassazione valuta solo la legittimità della sentenza e non può riesaminare nel merito argomenti già correttamente vagliati e respinti dai giudici di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Si può contestare l’uso di una sostanza come la mannite in Cassazione?
No, la valutazione sulla destinazione d’uso di una sostanza è una questione di fatto che spetta ai giudici di merito e non può essere ridiscussa davanti alla Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50606 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50606 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente riproduttivo del medesima censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3) e, in parte, riferimento alla diversa destinazione della mannite, versato in fatto e di carattere confutat ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.