Inammissibilità del ricorso: i rischi di un’impugnazione generica
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un esito processuale severo che preclude definitivamente la possibilità di riformare una sentenza di condanna. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra una critica legittima e una censura inammissibile, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano riguardante la detenzione illecita di beni o sostanze. Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una presunta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero valutato erroneamente gli elementi probatori, portando a una decisione ingiusta sulla natura della detenzione contestata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, analizzando l’atto di impugnazione, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze presentate non erano in grado di scalfire la struttura logica della sentenza impugnata. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta solida, basata su elementi concreti e priva di quelle incongruenze manifeste che avrebbero potuto giustificare un intervento in sede di legittimità.
Implicazioni della pronuncia
Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha applicato rigorosamente il dettato dell’art. 616 del codice di procedura penale. Questo comporta non solo il pagamento delle spese del procedimento, ma anche l’obbligo di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Tale sanzione ha una funzione deterrente contro la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o privi di specificità tecnica.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Cassazione si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte ha evidenziato che le censure del ricorrente erano dirette a contrastare la tenuta logica della sentenza in modo inadeguato, attingendo a valutazioni che apparivano tutt’altro che congetturali. Quando la motivazione del giudice di merito è coerente e aderente alle prove, il sindacato della Cassazione si arresta, rendendo inevitabile l’inammissibilità del ricorso se i motivi non evidenziano un vizio di legge specifico e rilevante.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato attraverso atti tecnicamente ineccepibili. Un ricorso che si limita a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti senza individuare un preciso errore logico o giuridico è destinato al fallimento. L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche gravose e la definitività della condanna, rendendo essenziale una valutazione preliminare estremamente rigorosa sulla fondatezza dei motivi di impugnazione.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché la Cassazione può rigettare un ricorso senza esaminarlo nel merito?
Ciò accade quando i motivi di ricorso sono generici, non attinenti alla legge o non contestano in modo specifico la logica della sentenza impugnata.
A quanto ammonta solitamente la sanzione per un ricorso inammissibile?
La legge prevede spesso una sanzione pecuniaria che, come in questo caso, può ammontare a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50206 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate , dirette a contrast la tenuta logica della motivazione spesa in sentenza a sostegno della natura illecita del detenzione contestata, attingono inadeguatamente la decisione gravata che di contro appare fondata su una valutazione tutt’altro che congetturale e comunque priva di manifeste incongruenze, tale da portare il relativi giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili i sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.