Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un esito frequente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigorosi requisiti tecnici previsti dal codice di procedura penale. La Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte di Appello che ne confermava la responsabilità penale. La difesa ha cercato di contestare la sussistenza del reato, focalizzandosi sulla mancanza dell’elemento oggettivo e sull’assenza di dolo. Tuttavia, l’impugnazione è stata formulata in modo vago, senza indicare puntualmente quali norme fossero state violate o quali passaggi della motivazione della sentenza d’appello fossero logicamente viziati.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge. Un ricorso, per essere ammesso al vaglio della Cassazione, deve contenere l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e riferimenti precisi al testo della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a una contestazione generica, rendendo impossibile per la Corte esercitare il proprio potere di controllo.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha evidenziato come l’atto fosse privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto necessarie a giustificare l’impugnazione. Inoltre, è emersa una totale assenza di correlazione tra i motivi di ricorso e la motivazione della sentenza della Corte di Appello, specialmente per quanto riguarda la configurabilità del dolo e la condotta materiale del reato. La legge impone che il ricorrente non si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti, ma dimostri un errore tecnico-giuridico nel ragionamento del giudice precedente.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla declaratoria di inammissibilità, con pesanti ricadute per la parte ricorrente. Oltre alla definitività della condanna, l’ordinanza dispone la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, giustificata dalla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti giudiziari.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente le norme violate o non contesta in modo puntuale i passaggi logici della sentenza impugnata, limitandosi a critiche astratte.
Cosa comporta la condanna alla Cassa delle ammende?
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto a versare una somma di denaro allo Stato come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario con un atto viziato.
Si possono contestare i fatti di causa davanti alla Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo di questioni di diritto. Non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già accertati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9874 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9874 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritt li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (cfr
1-2 sentenza impugnata per la configurabilità dell’elemento oggettivo e del dolo del reat contestato);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 marzo 2026.