Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più severi nel giudizio di legittimità, comportando non solo la conferma della condanna ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affrontato il ricorso di un soggetto condannato per l’uso di un atto falso, evidenziando come la mancanza di una critica puntuale alla sentenza di merito renda l’impugnazione del tutto vana.
I fatti e l’oggetto del contendere
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto previsto dall’articolo 489 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso basandosi su tre motivi principali: la contestazione dell’elemento psicologico del reato, la richiesta di riconoscimento della continuazione con precedenti condanne e il diniego delle pene sostitutive. Tuttavia, la difesa non ha saputo articolare critiche nuove o specifiche, limitandosi a una mera riproposizione di quanto già discusso e rigettato nei gradi di merito.
La decisione della Corte sull’inammissibilità del ricorso
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Secondo la giurisprudenza consolidata, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica richiesta di riesame del merito, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i motivi addotti sono stati considerati assertivi e privi di un reale confronto con l’apparato motivazionale della Corte d’Appello.
Il rigetto della continuazione e delle pene sostitutive
Particolare rilievo assume il rigetto del motivo riguardante la continuazione dei reati. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente invocare il tempo di commissione dei fatti per dimostrare un unico disegno criminoso. Allo stesso modo, la richiesta di pene sostitutive è stata respinta poiché non sono state mosse censure puntuali alle ragioni espresse dai giudici di merito, i quali avevano già parametrato la sanzione alle specifiche condotte dell’imputato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. I giudici hanno rilevato che il ricorrente non ha prospettato alcun travisamento della prova né ha indicato elementi concreti per scardinare la ricostruzione dell’elemento soggettivo operata nei gradi precedenti. La reiterazione delle doglianze di appello, senza un’analisi critica della sentenza impugnata, configura una colpa del ricorrente nella proposizione dell’impugnazione. Questo automatismo procedurale rende impossibile per la Cassazione entrare nel merito della questione, limitandosi a rilevare il vizio di forma dell’atto.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha prodotto effetti definitivi sulla condanna, rendendola irrevocabile. Oltre alle spese processuali, l’imputato è stato condannato al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici. Questa sentenza ribadisce l’importanza di una difesa tecnica estremamente rigorosa in sede di legittimità, dove la capacità di individuare errori specifici nella motivazione del giudice di merito è l’unico strumento per ottenere una riforma della decisione.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle Ammende.
È possibile richiedere la continuazione tra reati in sede di legittimità?
Sì, ma solo se si contestano specifici vizi di motivazione della sentenza di merito che ha negato il medesimo disegno criminoso, senza limitarsi a riproporre argomenti già respinti.
Qual è la sanzione per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, la legge prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso analizzato è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6601 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6601 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARTIPILO COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,(;)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 489 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 489 pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologic reato -, il secondo motivo – che assume la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il vizio di mot rispetto al chiesto riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto di giudizio e quell l’imputato è già stato giudicato (con sentenza del Tribunale di Bari del 20 settembre 2017) – e terzo motivo – che deduce la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al diniego dell’irrogazione delle pene sostitutive – sono privi di specificità poiché non si con con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato ma si limitano a reiterare le doglianz prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/ Leonardo, Rv. 254584 – 01), proponendo con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito, senza prospettare effettivamente il travisamento della prova in ordine alla sussis dell’elemento soggettivo (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), adducend in maniera assertiva che non si sarebbe valorizzato, per concedere la continuazione, il tempo de commissione dei reati senza tuttavia avere riguardo al piano argomentativo speso dalla Corte merito per escludere il medesimo disegno criminoso (cfr. spec. p. 3 della sentenza impugnata) senza muovere puntuali censure alle ragioni (parametrate alle specifiche condotte dell’imputato) cui non è stata irrogata una pena sostitutiva;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrent RAGIONE_SOCIALE I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE mende. Così deciso il 28/01/2026.