Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei filtri più severi nel giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Quando un’impugnazione non rispetta i rigidi criteri di specificità previsti dal codice di rito, il rischio non è solo il rigetto del merito, ma una vera e propria sanzione pecuniaria per il ricorrente.
Il caso: tentato furto e impugnazione generica
La vicenda trae origine da una condanna per tentato furto pluriaggravato emessa dal Tribunale e confermata in sede di Appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in un unico motivo, la violazione dell’art. 129 c.p.p. e un vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena. Tuttavia, la struttura del ricorso è apparsa fin da subito carente sotto il profilo tecnico-giuridico.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno rilevato come l’impugnazione fosse priva dei requisiti minimi di determinatezza. Secondo la Corte, non è sufficiente lamentare genericamente un errore del giudice di merito; è necessario indicare con precisione quali passaggi della motivazione siano viziati e perché. In assenza di tali elementi, il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato, rendendo inevitabile la dichiarazione di inammissibilità.
L’importanza dell’art. 581 c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che i motivi di ricorso siano specifici, ovvero che contengano l’indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La genericità, intesa come mancanza di correlazione tra le critiche dell’appellante e le ragioni della sentenza impugnata, conduce direttamente all’inammissibilità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che, a fronte di una sentenza d’appello motivata in modo logico e coerente, il ricorrente ha l’onere di strutturare una critica altrettanto specifica. Nel caso in esame, il motivo di ricorso è stato giudicato “generico per indeterminatezza”, poiché non ha offerto alla Corte gli strumenti per individuare i rilievi mossi alla decisione di secondo grado. La mancanza di un confronto critico con le argomentazioni della Corte d’Appello impedisce alla Cassazione di entrare nel merito delle questioni sollevate, rendendo l’atto di impugnazione un mero guscio vuoto.
Le conclusioni
Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come previsto dalla legge per i casi di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, è stata comminata una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla Suprema Corte richiede una tecnica redazionale rigorosa: la genericità dei motivi non solo preclude la revisione della condanna, ma aggrava sensibilmente la posizione economica del condannato.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di Cassazione di esaminare il caso nel merito e comportando spesso una sanzione pecuniaria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Quale norma regola la specificità dei motivi di impugnazione?
L’articolo 581 del codice di procedura penale stabilisce che i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6444 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6444 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVETRANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale i predetto è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravat condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all’art. 129, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, le c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censur formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.