Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi mette in luce un aspetto fondamentale del diritto processuale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Quando si presenta un atto davanti alla Suprema Corte, il rischio di incorrere nell’inammissibilità del ricorso è elevato se le contestazioni non sono formulate con estrema precisione tecnica.
Nel caso in esame, un cittadino aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello relativa a offese rivolte ad agenti di polizia. Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace poiché i motivi presentati sono stati giudicati affetti da una genericità assoluta.
Il vizio di genericità dei motivi
La Cassazione ha rilevato che il ricorrente si è limitato a reiterare le stesse critiche già espresse nei gradi precedenti, senza confrontarsi realmente con le motivazioni fornite dai giudici d’appello. In particolare, la contestazione riguardava la presenza di altre persone al momento delle offese, un elemento del compendio probatorio che la Corte territoriale aveva già analizzato in modo congruo.
Per evitare l’inammissibilità del ricorso, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice. È necessario evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione o specifici travisamenti delle prove assunte, elementi che in questo caso sono mancati del tutto.
La funzione della Corte di Cassazione
È bene ricordare che la Cassazione non è un terzo grado di merito. Essa non può rivalutare i fatti o decidere se una testimonianza sia più credibile di un’altra. Il suo compito è verificare la legittimità della sentenza impugnata. Se il ricorso non attacca direttamente i passaggi logici della decisione precedente, il destino processuale è segnato.
Conseguenze economiche della decisione
L’inammissibilità del ricorso non comporta solo la fine del percorso giudiziario, ma genera anche pesanti oneri economici per la parte soccombente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In aggiunta, viene quasi sempre comminata una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. In questa circostanza, la somma è stata determinata in 3.000 euro, una cifra significativa che sottolinea la volontà del legislatore di scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o generici.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la decisione sottolineando come la Corte d’Appello avesse già risposto in modo esaustivo ai punti sollevati dalla difesa. Il ricorso in Cassazione appariva come una mera ripetizione di argomenti già respinti, priva di quel valore aggiunto critico richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità. La mancanza di nuovi elementi o di una critica logica puntuale ha reso inevitabile la dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza funge da monito per chiunque intenda intraprendere la via del ricorso di legittimità. La precisione nella redazione dei motivi e il confronto serrato con la motivazione della sentenza impugnata sono requisiti imprescindibili. L’inammissibilità del ricorso non solo preclude la revisione della condanna, ma aggrava la posizione del ricorrente con sanzioni pecuniarie accessorie che possono essere evitate solo attraverso una difesa tecnica di alto profilo.
Quando un ricorso viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile per genericità quando i motivi di impugnazione non sono specifici o non contrastano direttamente le ragioni fornite dal giudice nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso respinto in Cassazione?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a versare una somma alla Cassa delle Ammende, che può variare in base alla gravità dei vizi del ricorso.
È possibile contestare nuovamente la valutazione delle prove in Cassazione?
No, la Cassazione non valuta il merito dei fatti ma verifica solo la legittimità della procedura e la coerenza logica della motivazione fornita dai giudici nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1695 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1695 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assolu rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto (in particolare sulla presenza di altre persone al momento delle off rivolte agli agenti di polizia), mentre nel ricorso si reiterano le stesse cen merito alla valutazione del compendio probatorio senza evidenziare profili d manifesta illogicità della motivazione o travisamenti delle prove assunte;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si sti equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 19/12/2022