Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40226 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condann pronunciata dal Tribunale di Milano il 7 agosto 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 11 pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commesso in Milano il 3 luglio 2020.
L’esponente deduce vizio di motivazione in merito alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti, atteso il modest quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto.
Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico; lungi dal confrontarsi co congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, il presente ricorso sviluppa una cens che non tiene conto RAGIONE_SOCIALE puntuali argomentazioni fornite alle pagg. 5-6 della sentenz impugnata. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomenta realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e cod. proc. pen.), devono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi d che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazion provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destin all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammess (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critic argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il ¶onsigliere stensore