Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità. Spesso, la tentazione di riproporre le medesime difese già spese nei gradi di merito conduce a un esito negativo davanti alla Suprema Corte. In questo articolo analizziamo una recente ordinanza che chiarisce l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge, contestando sia la responsabilità penale che l’entità della pena inflitta. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a ripercorrere le medesime doglianze già analizzate e respinte dai giudici di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che le censure mosse non erano specifiche, ma si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto in appello. Secondo la Corte, un ricorso che non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata non può essere preso in considerazione nel merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve indicare con precisione i punti della decisione che ritiene errati e spiegare le ragioni logico-giuridiche della contestazione. Nel caso di specie, l’imputato ha omesso di confrontarsi con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello riguardo al compendio probatorio e alla congruità della pena. Questa mancanza di ‘critica mirata’ trasforma i motivi di ricorso in censure solo apparenti, rendendo l’atto privo del requisito fondamentale della specificità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla legittimità della decisione precedente. L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose per il ricorrente: oltre al rigetto definitivo, la legge prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o dilatori che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o si limitano a ripetere quanto già esposto nei gradi precedenti senza contestare i punti specifici della sentenza.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e spesso a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile contestare la pena inflitta in sede di legittimità?
Sì, ma la contestazione deve essere specifica e dimostrare una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40208 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40208 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 49, 640, 62 bis, 81, 132 e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio a carico del ricorrente e pag. 4 in punto di congruità del trattamento sanzionatorio irrogato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
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