Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39994 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39994 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N.
Motivi della decisione
16(1/ 2y1 R.G. et I GY) 1 co2-2-,
NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma del Tribunale di Catania, ha rideterminato nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione alla detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Ne chiede l’annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento operato.
Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E’ d’uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata, bensì ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La pena è stata determinata sulla base di criteri edittali medio-minimi fornendo giustificazione delle ragioni per cui non era possibile contenere la pena base in ragione delle modalità dei fatti reati che evidenziavano una non trascurabile capacità di rifornimento, in ragione delle dosi ricavabili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023