Inammissibilità del ricorso: i rischi di una difesa generica
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli per chi cerca di ribaltare una sentenza di condanna. Non basta manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione del giudice; è necessario che l’impugnazione sia costruita su basi tecniche solide e specifiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini tra una critica legittima e una doglianza inammissibile.
Il caso e la condanna per stupefacenti
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente per fatti di lieve entità ai sensi dell’Art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Dopo la conferma della sentenza in Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un’errata applicazione della legge in merito alla determinazione della pena.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure mosse dalla difesa erano “oltremodo generiche” e prive di un reale confronto con le motivazioni espresse dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorrente si era limitato a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, senza indicare quali fossero gli errori di diritto specifici commessi dai giudici precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel mancato rispetto degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Secondo la Cassazione, il contenuto essenziale di un atto di impugnazione deve essere il confronto puntuale con il provvedimento che si contesta. Se la sentenza impugnata offre una motivazione dettagliata ed esaustiva, il ricorrente ha l’onere di smontare tali argomentazioni con un’analisi critica specifica. La semplice riproposizione di doglianze già vagliate, senza nuovi elementi di diritto o di fatto, rende il ricorso nullo per genericità. Inoltre, l’inammissibilità è stata ritenuta imputabile a colpa del ricorrente, giustificando così la sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
In conclusione, l’esito del giudizio evidenzia come la fase di legittimità non sia un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo rigoroso sulla corretta applicazione delle norme. L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose: oltre al passaggio in giudicato della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti giudiziari.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata e si limita a riproporre tesi già respinte nei gradi precedenti.
Quali sono le sanzioni previste per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria tra i 1.000 e i 6.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Si può contestare solo la misura della pena in Cassazione?
Sì, ma bisogna dimostrare una specifica violazione di legge o una mancanza logica nella motivazione del giudice riguardo al calcolo della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39970 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39970 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TIRANA( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 19ifil/2023 R.G.
207:5
Motivi della decisione
L’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Monza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 d. P. R 309/1990, qualificato ai sensi del comma 5. Ne chiede l’annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E’ d’uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023