Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42820 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologn che ha confermato la sua condanna in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e bis cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano non megl precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, in relazione all’affermazione d responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla sussistenza della reci è formulato in modo estremamente generico e, per la gran parte, poco chiaro anche negli obiettivi di censura; in altre parole, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall’art. 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impug logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, n consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il pr sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere estensore Così deciso il 13 settembre 2023 Il Presidente