Inammissibilità del ricorso: la Cassazione punisce la genericità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali rischi processuali nel giudizio di legittimità. Quando un atto di impugnazione non rispetta i criteri di precisione richiesti dalla legge, la Suprema Corte non entra nel merito della questione, limitandosi a chiudere il procedimento con una pronuncia di rigetto formale. Questo è quanto accaduto in una recente ordinanza della Settima Sezione Penale, che ha sottolineato l’importanza della qualità tecnica degli atti difensivi.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un privato cittadino contro una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. La difesa aveva articolato un unico motivo di ricorso, lamentando genericamente una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha rivelato una struttura argomentativa debole e ripetitiva.
La mancanza di specificità dei motivi
Il cuore della decisione risiede nel concetto di specificità. Un ricorso non può limitarsi a una protesta generica o alla mera riproposizione di tesi già discusse nei gradi precedenti. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è necessario che l’impugnazione contenga una critica puntuale alle ragioni espresse dal giudice di merito, evidenziando esattamente dove e come la legge sia stata violata o la motivazione sia risultata carente.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata conteneva argomenti giuridici corretti e completi riguardo alla responsabilità dell’imputato. Di contro, il ricorrente ha proposto critiche puramente contestative, prive di quella concretezza necessaria per scalfire la solidità della decisione precedente. La reiterazione di argomenti già bocciati, senza l’apporto di nuovi profili di illegittimità, rende l’atto privo di valore giuridico nel contesto della Cassazione.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sono state rigorose: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre al rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione pecuniaria viene applicata quando la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione del ricorso, ovvero quando l’impugnazione appare manifestamente infondata o presentata senza la dovuta diligenza professionale. Questa decisione ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato attraverso atti tecnicamente ineccepibili, pena gravi conseguenze economiche e processuali.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è inammissibile se non contesta in modo preciso i punti della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza aggiungere nuove critiche concrete.
Quali sono le sanzioni pecuniarie previste in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma alla Cassa delle Ammende, che solitamente varia tra i mille e i tremila euro, se il ricorso è ritenuto colpevolmente infondato.
La Cassazione può riesaminare i fatti di un processo penale?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e completa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42756 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42756 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali la ricorren propone censure meramente contestative e prive di concretez2:a.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 08/09/2023