Inammissibilità del ricorso per motivi generici: l’analisi della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli più frequenti nel giudizio di legittimità. Quando i motivi di impugnazione non sono specifici o mancano di adeguata argomentazione, la Suprema Corte non può entrare nel merito della vicenda. Un caso recente chiarisce come l’assenza di giustificazioni circa l’impedimento del difensore possa precludere l’accesso alla giustizia e comportare pesanti sanzioni pecuniarie.
Il contesto del giudizio di legittimità
Nel sistema penale italiano, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo motivo, la precisione nella redazione dell’atto è un requisito fondamentale. La genericità dei motivi è una delle cause principali che portano alla chiusura anticipata del procedimento senza una valutazione dei fatti contestati.
I fatti oggetto della controversia
Un cittadino ha proposto ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La questione centrale riguardava la regolarità della notifica della citazione in giudizio e la successiva mancata partecipazione del difensore all’udienza. Nel corso del procedimento, il difensore di fiducia originariamente nominato era stato revocato. Tuttavia, la notifica era stata regolarmente effettuata a quest’ultimo prima della revoca. All’udienza successiva, il nuovo difensore non era comparso e, in assenza di giustificazioni, era stato sostituito da un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 comma IV del codice di procedura penale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l’atto di impugnazione mancava di specificità, limitandosi a lamentare un impedimento a comparire senza però fornire elementi concreti per valutarne la consistenza. Di conseguenza, oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla natura generica delle doglianze espresse nel ricorso. Nelle motivazioni si legge che, ferma restando la regolarità della notifica al primo difensore, il ricorrente non ha indicato né argomentato le ragioni che avrebbero impedito al nuovo legale di partecipare all’udienza. Questa omissione ha impedito alla Corte di legittimità di verificare se l’istanza originaria fosse ammissibile o se vi fosse stata una reale lesione del diritto di difesa. La mancanza di un’esposizione chiara e documentata dei motivi rende l’impugnazione un atto meramente dilatorio, sanzionabile secondo il codice di rito.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. L’inammissibilità del ricorso per genericità sottolinea la necessità di una difesa tecnica che non si limiti a contestazioni astratte, ma che sappia ancorare ogni doglianza a fatti certi e norme violate. La sanzione pecuniaria inflitta serve a scoraggiare l’uso improprio del ricorso di legittimità quando mancano i presupposti minimi di serietà e specificità dell’impugnazione.
Cosa rende un ricorso inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico quando non indica chiaramente i motivi di diritto o non argomenta in modo specifico le violazioni contestate alla sentenza impugnata, impedendo alla Corte di valutare il merito.
Cosa accade se il difensore non compare all’udienza senza giustificazione?
In assenza di un legittimo impedimento documentato, il giudice procede alla nomina di un sostituto d’ufficio per garantire la prosecuzione del processo e la regolarità del dibattimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato a versare una somma di denaro, che può variare sensibilmente, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42552 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; –
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto, ferma la regolare notifi della citazione in giudizio al difensore di fiducia originariamente nominato e poi revocato mancata comparizione all’udienza del nuovo difensore, sostituito ex art 97 comma IV cpp dal difensore d’ufficio, le ragioni dell’asserito impedimento a comparire non vengono né indicate n argomentate nel corpo del ricorso, così da impedire alla Corte di legittimità di valutare la st consistenza e dunque l’originaria ammissibilità della relativa istanza;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.