Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità e delle norme non vigenti
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un esito frequente quando l’impugnazione non rispetta i rigorosi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione mette in luce come la mancanza di un confronto critico con la sentenza di appello e l’errata invocazione di norme non ancora efficaci possano precludere l’esame del merito.
Analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello che ne confermava la responsabilità penale. La difesa aveva articolato l’impugnazione su due fronti principali: la contestazione della responsabilità e la richiesta di applicazione di pene sostitutive. Tuttavia, l’analisi dei motivi ha rivelato profonde lacune strutturali nell’atto difensivo.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rilevato che il primo motivo di ricorso era affetto da una genericità manifesta. Il ricorrente, infatti, si era limitato a contestazioni astratte senza entrare nel merito delle argomentazioni logico-giuridiche fornite dai giudici di secondo grado. Per quanto riguarda il secondo motivo, la richiesta di sostituzione della pena è stata respinta poiché faceva riferimento a un quadro normativo che, alla data della sentenza impugnata, non era ancora entrato in vigore nell’ordinamento italiano.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Un atto che non si correla direttamente alle ragioni della decisione impugnata non può essere ammesso al vaglio di legittimità. Inoltre, la Corte ha chiarito che la validità di una sentenza deve essere valutata sulla base della legge vigente al momento della sua emissione. Invocare retroattivamente benefici derivanti da riforme non ancora operative (come alcune disposizioni della Riforma Cartabia prima della loro effettiva vigenza) rende il motivo manifestamente infondato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti di impugnazione, che devono sempre basarsi su un’analisi puntuale del provvedimento del giudice e su un corretto inquadramento temporale delle norme applicabili.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Accade quando i motivi di impugnazione non contestano specificamente i punti della sentenza criticata, limitandosi a lamentele astratte o ripetitive.
Si può chiedere l’applicazione di una legge non ancora in vigore?
No, la legittimità di una sentenza si valuta in base alle norme esistenti nel momento in cui il giudice ha emesso il provvedimento.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria tra i mille e i seimila euro verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44075 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44075 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico quanto al primo motivo che non si confronta con le ragioni espresse dalla sentenza in ordine all T responsabilità del ricorrente (v. pg. 4 e sg.);
Ritenuto che manifestamente infondato è il secondo motivo sulla sostituzione della pena in quanto invoca un dato normativo non vigente all’epoca della sentenza (emessa il 15/12/2022);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29.9.2023