Inammissibilità del ricorso: quando la genericità è fatale
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un limite invalicabile nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione impedisce l’esame nel merito della vicenda penale, rendendo l’atto del tutto inefficace.
I fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’impugnazione si basava su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione riguardanti sia l’affermazione della responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio applicato. Tuttavia, l’atto presentato dalla difesa non conteneva elementi dettagliati volti a confutare specificamente i passaggi logici della sentenza impugnata.
Inammissibilità del ricorso e decisione della Corte
La Settima Sezione Penale ha esaminato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di doglianza era affetto da una profonda indeterminatezza. Secondo i giudici, il ricorrente non ha indicato gli elementi concreti alla base della censura, rendendo impossibile per la Corte individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, esercitare il proprio potere di controllo sulla decisione di secondo grado.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul mancato rispetto dell’art. 581 del codice di procedura penale. La norma impone che il ricorso debba contenere l’indicazione specifica dei motivi, con l’enunciazione dei rilievi di fatto e di diritto. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza d’appello giudicata esente da vizi logici e giuridici, il ricorso si è limitato a contestazioni generiche. Tale carenza impedisce al giudice di legittimità di comprendere quali siano le reali critiche rivolte al provvedimento, portando inevitabilmente alla sanzione dell’inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano un orientamento rigoroso: la genericità dei motivi non è ammessa nel giudizio di Cassazione. Oltre alla perdita della possibilità di revisione della condanna, l’inammissibilità comporta gravi oneri economici. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea la necessità di una difesa tecnica estremamente precisa e puntuale in ogni fase dell’impugnazione.
Cosa determina l’inammissibilità del ricorso per genericità?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile quando non specifica chiaramente i motivi della critica alla sentenza impugnata. Questo impedisce alla Corte di Cassazione di comprendere i rilievi mossi e di svolgere il proprio controllo di legittimità.
Quali sanzioni rischia chi presenta un ricorso non ammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quale norma disciplina la forma dei motivi di ricorso?
La disciplina è contenuta nell’articolo 581 del codice di procedura penale che impone requisiti precisi di determinatezza per i motivi di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51542 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51542 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e al trattament sanzionatorio, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici, non indica gli elementi che sono alla base della censur formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
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