Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Recentemente, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un imputato condannato per il reato di cui all’art. 495 c.p., relativo alle false attestazioni a un pubblico ufficiale. Il punto centrale della controversia riguardava l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Il caso e l’inammissibilità del ricorso per motivi generici
Il ricorrente aveva presentato un’impugnazione basata su un unico motivo, denunciando la violazione di legge in merito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tale censura era priva dei requisiti minimi di determinazione. Quando si parla di inammissibilità del ricorso, ci si riferisce spesso a una formulazione dei motivi che non consente al giudice di comprendere quali siano i reali punti di frizione con la sentenza di merito.
La specificità dei motivi di impugnazione
Secondo l’art. 581 c.p.p., ogni ricorso deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono l’impugnazione. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a enunciazioni teoriche, senza scalfire la motivazione della Corte d’Appello, che era stata giudicata logicamente corretta. Questa carenza impedisce alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rigore formale richiesto per l’accesso al giudizio di legittimità. I giudici hanno evidenziato che il ricorso non indicava gli elementi specifici alla base della censura formulata. A fronte di una sentenza di secondo grado che aveva motivato correttamente la conferma della condanna, il ricorrente non ha saputo individuare i vizi logici o i travisamenti dei fatti necessari per giustificare un nuovo esame. La genericità del motivo rende l’atto nullo sotto il profilo processuale, portando alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali che impongono la chiarezza e la pertinenza delle doglianze. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione formale, ma una conseguenza diretta della mancata collaborazione tecnica della parte nel circoscrivere l’oggetto del contendere. Per chi affronta un processo penale, questo significa che ogni strategia difensiva in sede di legittimità deve essere estremamente analitica e mai limitata a semplici richiami normativi astratti.
Cosa comporta la genericità dei motivi in un ricorso?
La genericità comporta l’inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito e portando alla condanna al pagamento delle spese.
Si può invocare la particolare tenuità del fatto in Cassazione?
Sì, ma è necessario indicare specificamente perché la sentenza precedente avrebbe errato nel non applicarla, evitando argomentazioni puramente teoriche.
Qual è la sanzione per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è solitamente condannato a versare una somma, in questo caso di tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51108 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo d requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad enunciati teorici e non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.