Inammissibilità del ricorso in Cassazione: l’importanza della specificità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti e onerosi nel giudizio di legittimità. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti, ma deve offrire un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Quando mancano questi requisiti, il rischio non è solo il rigetto dell’istanza, ma anche una pesante sanzione pecuniaria.
Analisi dei fatti e del ricorso
Il caso trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Un imputato, attraverso il proprio legale, ha presentato ricorso lamentando vizi relativi al giudizio di responsabilità penale e alla determinazione della pena. Tuttavia, l’atto depositato presentava un unico motivo di doglianza, formulato in termini estremamente vaghi. Il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime difese già esposte nel grado precedente, senza però contestare le ragioni specifiche per cui i giudici d’appello le avevano ritenute infondate.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha esaminato l’atto rilevando immediatamente la sua carenza strutturale. La Corte ha sottolineato che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito in cui è possibile riesaminare i fatti, ma un controllo sulla correttezza giuridica e logica della decisione precedente. Poiché il ricorso non conteneva un attacco diretto e specifico alle motivazioni della Corte territoriale, è stato dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla carenza di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come il ricorrente abbia omesso il dovuto confronto critico con la sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una spiegazione logica e coerente del perché l’imputato fosse da ritenersi responsabile, affrontando correttamente anche il tema del trattamento sanzionatorio. La riproposizione di censure generiche, già adeguatamente vagliate e disattese, rende il ricorso privo di quella forza argomentativa necessaria per superare il vaglio di ammissibilità. Inoltre, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ritenendo che la causa di inammissibilità fosse imputabile a colpa del ricorrente.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte da questo provvedimento evidenziano la necessità di una tecnica redazionale rigorosa negli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non tiene conto della natura peculiare del giudizio di Cassazione. Per evitare sanzioni pecuniarie e garantire una reale tutela dei diritti, è indispensabile che ogni motivo di ricorso sia ancorato a vizi specifici della sentenza impugnata, dimostrando dove e come il giudice di merito sia incorso in errori di diritto o di logica. La mera ripetizione di argomenti già spesi in appello è destinata a fallire, aggravando la posizione economica del ricorrente.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo accade perché il ricorrente ha l’obbligo di contestare specificamente i punti della sentenza impugnata, non potendo limitarsi a critiche vaghe o ripetitive.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato a versare una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende, a meno che non dimostri l’assenza di colpa.
Si possono riesaminare le prove nel giudizio di Cassazione?
No, la Cassazione non valuta nuovamente le prove ma controlla solo se la motivazione del giudice di merito sia logica e se siano state applicate correttamente le norme di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50627 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA, dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con un unico motivo, omettendo il dovuto confronto critico con la sentenza impugnata, si limita a riproporre, in termini connota assoluta vaghezza, profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed al tratta sanzioNOMErio già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazi immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.