Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio di legittimità. Spesso, la difesa si concentra su aspetti sostanziali, come la capacità di intendere e volere dell’imputato, trascurando però l’obbligo di specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata porti inevitabilmente al rigetto e a pesanti sanzioni pecuniarie.
Il caso: violenza a pubblico ufficiale e capacità mentale
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato previsto dall’art. 336 del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione puntando tutto sulla propria condizione psichica, sostenendo che la sua capacità di intendere e volere fosse compromessa al momento del reato.
L’errore tecnico della difesa
Nonostante la delicatezza del tema legato all’imputabilità, il ricorso è stato formulato in modo astratto. La Suprema Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha indicato quali passaggi della sentenza d’appello fossero errati, limitandosi a riproporre una tesi senza contestare le motivazioni specifiche fornite dai giudici di secondo grado.
Inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità, la legge prevede una sorta di “sanzione” per l’abuso dello strumento processuale. In questo caso, la Corte non solo ha confermato la condanna, ma ha imposto al ricorrente il pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla correttezza giuridica e logica della sentenza impugnata. Se il ricorrente non specifica i punti di errore e non si confronta con il ragionamento del giudice precedente, il motivo viene considerato generico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione obiettiva sulla capacità dell’imputato, e il ricorso non ha offerto elementi validi per scardinare tale ricostruzione.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la specificità dei motivi è un requisito essenziale per l’ammissibilità. Non basta sollevare un dubbio sulla capacità di intendere e volere; occorre dimostrare tecnicamente dove il giudice di merito abbia sbagliato nell’analizzare le prove o nell’applicare la legge. La condanna pecuniaria serve a ricordare che il ricorso in Cassazione deve essere un atto di alta precisione giuridica, volto a correggere errori di diritto e non a tentare una generica revisione del processo.
Cosa rende un ricorso inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico i punti della sentenza impugnata che si intendono contestare e non offre argomentazioni logico-giuridiche per confutarli.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso rigettato?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare la capacità di intendere e volere in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha omesso di valutare prove decisive o ha seguito un ragionamento palesemente illogico o contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50540 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18038/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod. Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla capacità di intendere e volere dell’imputato Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenz impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. ultimo foglio della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.