Inammissibilità del ricorso: la specificità dei motivi in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità, specialmente quando le doglianze presentate dalla difesa risultano generiche o non correlate alla decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente i confini di questo istituto, analizzando un caso relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti e alla contestazione del trattamento sanzionatorio.
Il caso: uso personale e sanzioni
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale, escludendo l’ipotesi dell’uso personale dello stupefacente. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione e violazione di legge, criticando sia la ricostruzione dei fatti sia la determinazione della pena. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato ritenuto carente sotto il profilo tecnico-giuridico.
La genericità dei motivi di gravame
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso non ha offerto una critica puntuale alle ragioni espresse dalla Corte territoriale. Quando un atto di impugnazione si limita a riproporre tesi già respinte o non affronta direttamente i passaggi logici della sentenza di secondo grado, incorre inevitabilmente nel vizio di aspecificità. Questo principio è fondamentale per garantire che il giudizio di Cassazione rimanga un controllo sulla legittimità e non si trasformi in un terzo grado di merito.
Inammissibilità del ricorso e conseguenze pecuniarie
L’ordinanza sottolinea che l’inammissibilità del ricorso non comporta solo il mancato esame delle ragioni del ricorrente, ma genera anche conseguenze economiche rilevanti. La legge prevede infatti la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, quasi sempre, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in questo caso in tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo che il ricorso era privo di una effettiva censura nei confronti della sentenza impugnata. I giudici hanno osservato che il contenuto del gravame risultava eccentrico rispetto alle argomentazioni fornite dalla Corte di Appello. In particolare, è stato ribadito che il ricorso è inammissibile per genericità se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. L’atto non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, come già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la definitività della sentenza di appello. Questa decisione serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione estremamente analitici e mirati. La difesa deve necessariamente confrontarsi con ogni singolo passaggio motivazionale del giudice di merito, poiché una critica vaga o meramente assertiva preclude l’accesso al vaglio della Cassazione e aggrava la posizione economica del ricorrente attraverso le sanzioni processuali previste dal codice di rito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico i passaggi logici e le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a critiche vaghe o non correlate.
Quali sono le sanzioni economiche in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare l’uso personale di droga in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che la sentenza di appello ha violato la legge o presenta una motivazione manifestamente illogica o mancante su questo punto specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49572 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49572 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione legge in ordine all’escluso uso personale dello stupefacente e al trattamento sanzionator criticando la dichiarazione di inammissibilità è generico in quanto privo di una effettiva ce nel confronti della sentenza impugnata che aveva spiegato le ragioni che portavano a ritenere eccentrico il contenuto del gravame rispetto alle ragioni della sentenza impugnata anch quanto a determinazione del trattamento sanzionatorio; che, infatti, il ricorso è inammissi per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragi argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.