Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49553 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49553 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la 4 4 4J-AkviAiute sentenza del Tribunale di Napoli Nord delfrEga – 2020, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena complessiva di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro quattrocentosessantasei di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1-bis e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo C).
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è generico.
Il ricorrente si limita a dolersi dell’omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.