Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49528 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 4 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui NOME era stato condannato alla pena condizionaimente sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità.
2.2. Vizio di motivazione in ordine all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
GLYPH 3. Il ricorso è generico.
In relazione ad entrambi i motivi di ricorso, la difesa si limita a riportare le doglianze, senza articolarle in termini sufficientemente dettagliati.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.