Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti quando l’impugnazione non rispetta i rigorosi canoni di specificità richiesti dal codice di rito. Spesso, la difesa tende a riproporre le medesime argomentazioni già spese nel grado di appello, dimenticando che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma una verifica sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
L’analisi dei fatti e il contesto giuridico
Il caso trae origine da una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici. L’imputato, dopo aver visto confermata la propria responsabilità in secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. Le doglianze riguardavano principalmente la valutazione delle prove, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Tuttavia, il ricorso appariva come una copia conforme di quanto già discusso e risolto dai giudici d’appello.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come i motivi addotti fossero del tutto generici. La Corte ha ribadito che un ricorso che omette di confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata deve essere considerato inammissibile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito risposte puntuali e logiche su ogni punto contestato, rendendo la reiterazione difensiva priva di pregio giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si concentrano sulla natura del ricorso, definito come “apparente”. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha assolto alla tipica funzione di critica argomentata, limitandosi a una pedissequa reiterazione di motivi già disattesi. In particolare, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che la pena inflitta era di poco superiore al minimo edittale, risultando quindi pienamente congrua e correttamente motivata dai giudici di merito. La mancanza di specificità impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni, portando inevitabilmente alla sanzione processuale dell’inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che l’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non si adegua alla natura del giudizio di legittimità. Oltre al rigetto dell’istanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che siano non solo specifici, ma anche capaci di scardinare la logica della sentenza impugnata attraverso un’analisi tecnica e puntuale.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello è inammissibile?
Perché il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e nuova verso la sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre questioni già risolte nei gradi precedenti.
Cosa si intende per motivo di ricorso apparente?
Si tratta di un motivo che, pur essendo formalmente presente, non attacca realmente i passaggi logici della sentenza, rendendo l’impugnazione priva di contenuto critico reale.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria proporzionata, solitamente destinata alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48613 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GAETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 633, 639 bis, 62 bis, 132, 133, 163 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 5 in punto di congruità della pena inflitta, peraltro di poco superiore al minimo edittale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così ceciso in Roma; il 12/09/2023 Il Co sigliere NOME NOME