Inammissibilità del ricorso e l’importanza della specificità dei motivi
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio penale. Spesso, la tendenza a contestare genericamente una sentenza senza scendere nel dettaglio dei vizi logici o giuridici porta al rigetto immediato dell’impugnazione. L’ordinanza n. 48610/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’esame del merito.
I fatti e l’oggetto del contendere
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello, fondata su elementi probatori tecnici di rilievo. In particolare, l’identificazione dell’imputato era stata cristallizzata attraverso una perizia grafica, strumento che aveva permesso di attribuire con certezza determinati scritti o firme al soggetto coinvolto. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in modo vago, un vizio di motivazione e una violazione delle regole sulla valutazione delle prove previste dal codice di procedura penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Quando una sentenza di merito appare logicamente corretta e fondata su prove scientifiche, come una perizia, il ricorrente ha l’onere di indicare esattamente dove risieda l’errore del giudice. Limitarsi a una contestazione astratta rende impossibile per la Cassazione esercitare il proprio controllo.
Inammissibilità del ricorso: le ragioni tecniche
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione rigorosa dell’art. 581 c.p.p., che impone l’indicazione precisa degli elementi che sorreggono l’impugnazione. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello definita “logicamente corretta”, il ricorrente non ha saputo contrapporre argomentazioni idonee a scalfirne la tenuta. La perizia grafica, in particolare, costituiva un pilastro motivazionale che non poteva essere ignorato o contestato con formule di stile.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso deriva dalla sua indeterminatezza. Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici alla base della censura formulata, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici, specialmente nella parte in cui ha valorizzato l’esito della perizia grafica per l’identificazione dell’autore del reato. Senza una critica puntuale a questi passaggi, il ricorso decade automaticamente.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguenze gravose per la parte ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i casi di ricorsi manifestamente infondati o generici. Questo provvedimento sottolinea come la difesa in Cassazione non possa prescindere da un’analisi tecnica e dettagliata della sentenza di merito, evitando contestazioni puramente formali che non portano ad alcun beneficio processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica con precisione i punti della sentenza contestati e non spiega in che modo il giudice di merito abbia sbagliato nella valutazione delle prove o nell’applicazione della legge.
Qual è il ruolo della perizia grafica in questo processo?
La perizia grafica è stata l’elemento chiave per identificare l’imputato. Essendo una prova tecnica solida, richiedeva una contestazione specifica e dettagliata per poter essere messa in discussione in sede di legittimità.
Cosa comporta la condanna alla Cassa delle ammende?
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto a versare una somma di denaro (in questo caso tremila euro) a un ente ministeriale, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48610 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEgRAGIONE_SOCIALEe NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata che fonda l’identificazione dell’imputato sull’esito dell’espletata perizia grafica), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d iso in Roma, il 12/09/2023 Il RAGIONE_SOCIALE