Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando i motivi di impugnazione non rispondono ai rigidi criteri di specificità richiesti dal codice di rito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come la mancanza di precisione nelle censure possa precludere definitivamente l’esame del merito.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’appello. L’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte contestando la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è limitato a una critica generica, senza approfondire gli aspetti specifici della decisione impugnata o indicare con precisione gli errori logici o giuridici commessi dal giudice di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso era affetto da una grave indeterminatezza. Secondo la Corte, il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare gli elementi che avrebbero dovuto sostenere la censura formulata. In presenza di una sentenza d’appello motivata in modo logico e coerente, il ricorso deve necessariamente confrontarsi con le argomentazioni del giudice, pena l’irrilevanza delle doglianze espresse.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Tale norma impone che i motivi di ricorso siano specifici, ovvero che indichino chiaramente i punti della decisione contestati e le ragioni di diritto o di fatto che sorreggono l’impugnazione. Nel caso di specie, la genericità del ricorso ha impedito alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità, rendendo impossibile individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata. La sanzione pecuniaria di tremila euro, inflitta in favore della Cassa delle ammende, sottolinea la gravità di un’impugnazione manifestamente infondata o tecnicamente carente.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione non può risolversi in una mera contestazione formale o astratta. È indispensabile che il difensore analizzi minuziosamente la motivazione della sentenza di merito per evidenziarne le reali lacune. La mancata osservanza di questi precetti non solo conduce all’inammissibilità del ricorso, ma espone il ricorrente a costi processuali significativi e sanzioni pecuniarie accessorie, confermando la natura tecnica e rigorosa del giudizio di legittimità.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di Cassazione di esaminare il caso nel merito e confermando la condanna precedente.
Quali sono i requisiti minimi per un ricorso in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., il ricorso deve indicare specificamente i punti della decisione impugnata, le prove ritenute inesistenti o mal valutate e i motivi di diritto.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente può essere condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4941 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4941 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d’appello di Trento
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.