Inammissibilità del ricorso: i rischi di una difesa generica
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito processuale severo che deriva spesso da una formulazione dei motivi di impugnazione non aderente alla realtà del processo di merito. Nel giudizio di legittimità, la precisione tecnica non è un’opzione, ma un requisito essenziale per evitare sanzioni pecuniarie e il rigetto immediato.
I fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. Tuttavia, l’analisi dei motivi presentati dalla difesa ha rivelato una discrepanza totale rispetto al procedimento svoltosi nei gradi precedenti. Nello specifico, il ricorrente lamentava una condanna per ricettazione mai avvenuta, contestava l’omessa applicazione di riti alternativi mai richiesti e criticava la mancata esclusione della recidiva, nonostante quest’ultima non fosse mai stata contestata né applicata dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come i primi tre motivi fossero “completamente eccentrici” rispetto all’imputazione e al tenore della sentenza impugnata. Il quarto motivo, relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato aspecifico, poiché la difesa si era limitata a insistere sulla loro meritevolezza senza confrontarsi criticamente con le motivazioni, logiche e adeguate, fornite dalla Corte territoriale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione ignora i fatti accertati o si riferisce a istituti giuridici estranei al caso concreto, essa perde la sua funzione di controllo di legittimità. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’inammissibilità del ricorso non è un evento neutro: se determinata da colpa del ricorrente (ovvero quando l’errore era evitabile con l’ordinaria diligenza professionale), scatta l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, in linea con i principi costituzionali volti a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per cassazione deve essere strettamente ancorato ai punti della decisione impugnata. L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche dirette, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica rigorosa, capace di individuare reali vizi di legittimità anziché riproporre argomentazioni generiche o, peggio, del tutto estranee al fascicolo processuale.
Cosa accade se i motivi del ricorso non riguardano il reato contestato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché considerato eccentrico rispetto all’imputazione, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, solitamente di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quando le attenuanti generiche possono essere negate legittimamente?
La negazione è legittima se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e adeguata, e se il ricorso non offre elementi critici specifici per contrastarla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto completamen eccentrici rispetto all’imputazione ed al tenore della sentenza impugnata, riguardando il pri motivo un reato di ricettazione non ascritto al ricorrente, il secondo motivo una question tema di congiunta richiesta di patteggiamento e di giudizio abbreviato che non emerge dalla decisione impugnata e, comunque, contrasta con la definizione del processo con rito ordinario, ed il terzo motivo la inadeguatezza della motivazione sulla recidiva che non risulta né contesta né dichiarata dalle sentenze di merito;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto, omettendo og confronto critico con la sentenza impugnata, si limita ad insistere sulla meritevolezza d circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale con motivazione no manifestamente illogica ed adeguata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.