Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli processuali nel giudizio di legittimità. Spesso, i ricorrenti presentano doglianze che non rispettano i criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale, portando al rigetto immediato dell’istanza senza un esame nel merito. Questo provvedimento analizza come la mancanza di precisione tecnica possa trasformarsi in un grave danno economico per il ricorrente.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto, previsto dall’articolo 624 del codice penale. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente accolto le istanze della difesa, riformando la pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tali attenuanti erano state giudicate equivalenti alla recidiva contestata, portando a una rideterminazione della sanzione. Nonostante questo parziale successo, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un’erronea applicazione della legge penale.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle contestazioni poiché l’atto di impugnazione è stato ritenuto carente dei requisiti minimi di forma e sostanza. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione tipica per chi presenta ricorsi manifestamente infondati o generici.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigido rispetto dell’articolo 581 del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo sollevato dalla difesa era basato su deduzioni del tutto generiche. Un ricorso per Cassazione, per essere ammesso, deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste. Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo articolare un nesso logico-giuridico tra la sentenza impugnata e le presunte violazioni di legge, rendendo l’impugnazione un mero atto formale privo di contenuto critico efficace. La genericità dei motivi impedisce alla Corte di esercitare la sua funzione di controllo, determinando la nullità sostanziale dell’istanza.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso sottolinea l’importanza cruciale di una difesa tecnica estremamente specializzata nel giudizio di legittimità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza di appello; è necessario individuare con precisione chirurgica il vizio di legge o di motivazione. Le implicazioni pratiche sono evidenti: un ricorso mal formulato non solo non produce effetti sulla pena, ma aggrava la posizione economica del condannato attraverso sanzioni pecuniarie significative. La precisione espositiva e il rigore giuridico restano gli unici strumenti per accedere validamente al vaglio della Suprema Corte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile quando non specifica chiaramente le ragioni di diritto e i fatti che giustificano l’impugnazione, violando i requisiti di forma previsti dal codice di procedura penale.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra mille e tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per Cassazione per essere valido?
Deve indicare con precisione i motivi dell’impugnazione, collegando le violazioni di legge lamentate a specifici passaggi della sentenza impugnata e agli elementi di fatto emersi nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5502 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5502 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui l di appello di Napoli – parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia, emes 12 dicembre 2023, dal locale Tribunale per avere riconosciuto le circostanze atten generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva – ha confer dichiarazione di colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati al predetto ascritti.
Rilevato che l’unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale in ordine alla fattispecie di cui all’art. 624 cod. pen.) con cui si prospettano ded tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sor richieste (art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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Il PresJcìe
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