Inammissibilità del ricorso: quando la genericità costa cara
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito processuale frequente quando le doglianze della difesa non rispettano i criteri di specificità richiesti dalla legge. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che riproporre pedissequamente argomenti già affrontati e risolti nei gradi di merito non è sufficiente per accedere al vaglio di legittimità.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello che ne confermava la responsabilità penale. La difesa aveva strutturato l’impugnazione basandosi su due motivi principali: la contestazione del giudizio di colpevolezza e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, tali motivi apparivano come una mera riproduzione di quanto già sostenuto in appello, senza apportare nuovi elementi critici o evidenziare errori di diritto specifici nella sentenza impugnata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure mosse erano prive della necessaria specificità estrinseca, ovvero non si confrontavano realmente con le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado. Quando un ricorso si limita a ignorare le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, viene considerato giuridicamente inesistente ai fini del giudizio di Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La sentenza impugnata aveva già fornito risposte adeguate e giuridicamente corrette riguardo alla responsabilità dell’imputato e al diniego delle attenuanti. Poiché il ricorrente non ha saputo indicare lacune logiche o violazioni di legge concrete, ma si è limitato a una critica generica, il ricorso è stato rigettato senza un esame nel merito. Inoltre, la Corte ha ravvisato un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza sottolinea l’importanza di una tecnica redazionale rigorosa nel giudizio di legittimità. L’inammissibilità del ricorso non comporta solo la definitività della condanna, ma genera anche oneri economici significativi per il ricorrente, tra cui le spese processuali e l’obbligo di versamento alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di articolare difese che siano realmente capaci di scardinare l’impianto motivazionale delle sentenze di merito, evitando sterili ripetizioni.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono uguali a quelli dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché considerato generico e meramente riproduttivo, in quanto non contesta specificamente le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ottenere le attenuanti generiche in Cassazione?
No, la Cassazione non può concedere le attenuanti ma può solo verificare se il giudice di merito ha motivato correttamente il loro diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50637 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed al dini circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.