Inammissibilità del ricorso: i rischi della genericità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio di legittimità. Spesso, la difesa tende a riproporre le medesime argomentazioni già spese nei gradi di merito, ignorando che la Cassazione richiede un confronto serrato e specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Un recente provvedimento chiarisce come la mancanza di specificità possa non solo precludere l’esame del caso, ma anche comportare pesanti sanzioni pecuniarie.
I fatti di causa e la condanna per stupefacenti
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, aggravati dalla recidiva. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, riformando solo parzialmente la sentenza di primo grado. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sollevando due motivi principali: il presunto travisamento della prova in relazione a una consulenza tossicologica e la violazione di legge circa la sussistenza della recidiva.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno stabilito che il ricorso deve essere considerato inammissibile. La Corte ha evidenziato come le censure mosse dalla difesa fossero “oltremodo generiche ed aspecifiche”. In particolare, il ricorrente non ha illustrato le ragioni di diritto necessarie a sostenere le proprie richieste, limitandosi a una critica superficiale che non scalfiva l’impianto motivazionale della sentenza di secondo grado.
Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità
Secondo il codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta. Se l’atto di impugnazione non contiene un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato, scatta inevitabilmente la sanzione dell’inammissibilità. Nel caso di specie, le doglianze erano del tutto reiterate e prive di un’analisi censoria adeguata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si può ridiscutere il fatto, ma un giudice di legittimità che verifica la correttezza giuridica e logica della decisione precedente. Quando il ricorrente si limita a ripetere tesi già disattese dai giudici di merito, senza spiegare perché la risposta fornita da questi ultimi sia errata, il ricorso fallisce nel suo scopo essenziale. La colpa del ricorrente nel presentare un atto così carente giustifica, inoltre, la condanna al pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sono chiare: la tecnica redattiva del ricorso è fondamentale. Un’impugnazione che non affronti direttamente e analiticamente i punti della sentenza d’appello è destinata a essere dichiarata inammissibile. Questo comporta non solo la definitività della condanna, ma anche un aggravio economico per l’imputato, che si trova a dover pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi manifestamente infondati o generici.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, aspecifici o se non si confrontano direttamente con le motivazioni della sentenza che si vuole impugnare.
Cosa succede se si ripropongono le stesse difese dell’appello?
Se i motivi sono una mera ripetizione di quanto già esaminato e respinto nei gradi precedenti, senza nuove critiche specifiche, la Cassazione rigetta il ricorso per inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1.000 e i 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39956 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39956 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
L’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello dì Roma, in data 13 ottobre 2022, ha riformato parzialmente, confermandola nel resto, la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 19 maggio 2022 dal Tribunale cittadino, che lo aveva condanNOME per il reato di cui agli artt. 99, co. 4 cod.pen. e 73, co. 1 e 1 bis d. P. R 309/1990. Ne chiede l’annullamento lamentando, con due motivi, vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova, in relazione alla consulenza tossicologica della sostanza stupefacente e violazione di legge in relazione alla sussistenza della riconosciuta recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E’ d’uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
a toichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023