Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39615 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39615 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 22/03/2022 della Corte di appello di Bari, che -in sede di rinvio dalla Corte di cassazione-, ha riformato la sentenza in data23/06/2017 del Tribunale di Foggia, riqualificando il fatto contestato al capo G2 ai sensi dell’art. 322, comma secondo, cod.pen. e rideterminando la pena inflittagli.
Deduce: 1) violazione di legge in relazione all’art. 85 cod.pen.; 2) violazione di legge in relazione all’art. 70 cod.pen..
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni affrontate e risolte dal giudice dell’appello, che ha fatto corretta applicazione del mandato conferito dalla sentenza rescindente, nel rispetto dei principi di diritto fissati in relazione all’art cod.pen..
Ciò premesso, questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile perché devoluto per la prima volta in questa sede, in violazione del giudicato formatosi con la sentenza rescindente e del principio di devoluzione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore
Il Presidente