Inammissibilità del Ricorso: Quando un Motivo non Può Essere Esaminato dalla Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti non sono stati precedentemente sottoposti al giudice dell’appello. Questa regola, sancita dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, serve a garantire un corretto e ordinato svolgimento dei gradi di giudizio, evitando che la Corte di legittimità sia chiamata a pronunciarsi su questioni mai prima sollevate. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta erronea applicazione della legge penale riguardo a una circostanza aggravante e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su questo punto.
Tuttavia, come emerge chiaramente dalla pronuncia della Suprema Corte, questa specifica censura non era mai stata formulata nei motivi di appello. In sostanza, la difesa aveva introdotto un argomento nuovo direttamente in sede di legittimità.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Regola Processuale
La Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione diretta dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state proposte con i motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
Nel caso di specie, la critica relativa all’aggravante non rientrava in nessuna di queste eccezioni. Si trattava di una censura che la difesa avrebbe potuto e dovuto sollevare già nel secondo grado di giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è lineare e ineccepibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la censura fosse stata proposta per la prima volta in Cassazione, una circostanza che, ai sensi della normativa vigente, ne comporta la preclusione. La Corte ha sottolineato che questa regola procedurale non è un mero formalismo, ma risponde all’esigenza di definire progressivamente l’oggetto del giudizio, impedendo che vengano introdotte continuamente nuove questioni nei vari gradi di impugnazione.
L’inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta e inevitabile della strategia processuale adottata, come peraltro riconosciuto esplicitamente dallo stesso ricorrente nel suo atto. La Corte ha pertanto condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve come importante monito sull’importanza di una corretta e completa formulazione dei motivi di appello. La difesa tecnica deve individuare e articolare tutte le possibili censure contro la sentenza di primo grado già nell’atto di appello. Omettere un motivo in quella sede significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farlo valere davanti alla Corte di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma la logica conseguenza di un sistema che richiede chiarezza e completezza fin dalle prime fasi dell’impugnazione, a garanzia della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo a una circostanza aggravante, non era stato precedentemente sollevato come motivo di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione?
No, la decisione conferma che non è consentito presentare in sede di legittimità motivi che non siano stati dedotti con l’atto di appello, a meno che non si tratti di questioni che il giudice può rilevare d’ufficio o che non era oggettivamente possibile proporre prima.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appel di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato tentato furto pluriaggravato;
che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia erronea applicazi della legge penale in riferimento all’art. 625 n. 7 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione, rispettivamente, alla rite sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. e all’enti pena in concreto comminata – non è consentito in sede di legittimità perché la censura n risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evi dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2 come esplicitamente riconosciuto dal ricorrente;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024