Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come errori procedurali e motivi di ricorso non adeguatamente formulati possano portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, chiudendo definitivamente la porta a una revisione della condanna. Questo caso evidenzia l’importanza di presentare doglianze specifiche e di rispettare la cosiddetta ‘catena devolutiva’.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro una Condanna
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Il primo contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna per l’erronea applicazione della legge penale. Il secondo motivo, invece, riguardava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, un beneficio che può portare a una riduzione della pena.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
Il primo motivo è stato rapidamente liquidato dalla Corte come ‘generico’. Questo termine tecnico indica che le argomentazioni presentate non erano specifiche e nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. In ambito processuale, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Ripetere le stesse tesi, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice del gravame, rende il motivo di ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
La Violazione della Catena Devolutiva
Ancora più netto è stato il giudizio sul secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato che questa richiesta non era mai stata formulata nell’atto di appello. Questo errore ha determinato la violazione della ‘catena devolutiva’, un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale (sancito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale). Secondo tale principio, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione una questione che non è stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso per Cassazione non è una sede per introdurre nuove richieste, ma per controllare la legittimità delle decisioni già prese.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con motivazione sintetica ma incisiva, ha rilevato che entrambi i motivi presentati mancavano dei requisiti essenziali per poter essere esaminati nel merito. La genericità del primo e la novità del secondo hanno reso l’intero ricorso inammissibile. La funzione della Cassazione, come giudice di legittimità, non è quella di riesaminare i fatti del processo, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso che non si attiene a questi binari procedurali non può essere accolto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento ribadisce due principi fondamentali per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Primo: ogni motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Secondo: tutte le questioni, incluse le richieste di benefici come le attenuanti generiche, devono essere sollevate sin dai primi gradi di giudizio per non incorrere in preclusioni. L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro, serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente ineccepibile sin dalle prime fasi del processo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso?
Risposta: Perché il motivo è stato ritenuto ‘generico’, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza sollevare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
Qual è la ragione dell’inammissibilità del secondo motivo relativo alle attenuanti generiche?
Risposta: Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non era stata formulata nell’atto di appello, violando così la ‘catena devolutiva’, che impedisce di presentare per la prima volta in Cassazione questioni non sollevate nei gradi precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Risposta: A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a causa dell’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 e 482 cod.pen., risulta generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
ritenuto che, con riferimento alla seconda doglianza, in ordine alle attenuanti generiche, oltre alla genericità, ne va sottolineata la inammissibilità per mancata formulazione fin dall’atto di appello, con conseguente violazione della catena devolutiva, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.