Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un filtro rigoroso volto a garantire che il giudizio di legittimità non si trasformi in un terzo grado di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito i confini entro cui devono muoversi le difese per evitare il rigetto immediato dell’impugnazione, specialmente quando si contestano la responsabilità penale e il calcolo della pena.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un imputato, il quale aveva limitato le proprie doglianze in secondo grado esclusivamente al trattamento sanzionatorio. Nello specifico, la difesa aveva richiesto una diversa valutazione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla recidiva contestata. Tuttavia, nel successivo ricorso per Cassazione, l’imputato ha tentato di rimettere in discussione anche la propria responsabilità penale, oltre a ribadire in modo vago le critiche sulla determinazione della pena.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. I giudici hanno rilevato che i motivi riguardanti la responsabilità non potevano essere proposti per la prima volta in sede di legittimità, essendo stati omessi nell’atto di appello. Per quanto riguarda la pena, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha fornito argomentazioni idonee a contrastare la logica seguita dai giudici di merito, i quali avevano già applicato il minimo edittale e motivato correttamente il bilanciamento delle circostanze.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dell’impugnazione. L’inammissibilità del ricorso scatta inevitabilmente quando manca una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche sollevate dal ricorrente. Non è sufficiente evocare genericamente un vizio di motivazione; è necessario che l’atto di ricorso analizzi e censuri puntualmente i passaggi logici della sentenza di merito. Inoltre, il principio di devoluzione impedisce di introdurre in Cassazione temi (come la responsabilità) che non sono stati oggetto di specifico gravame in appello, rendendo tali motivi tecnicamente indeducibili.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia sottolinea che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali che governano l’accesso alla Suprema Corte. L’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, sanzione prevista per chi propone ricorsi manifestamente infondati o generici. Questa decisione funge da monito sulla necessità di una redazione tecnica impeccabile degli atti di impugnazione, che devono sempre basarsi su un confronto critico e analitico con il provvedimento censurato.
Cosa accade se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Il motivo viene considerato indeducibile in Cassazione, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per quella specifica doglianza.
Perché un ricorso può essere dichiarato generico?
Un ricorso è generico quando non indica una correlazione precisa tra le motivazioni della sentenza impugnata e le critiche mosse dal ricorrente.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 277 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 277 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UMBERTIDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine responsabilità è indeducibile, sia in quanto non dedotto in sede di gravame, sede in cu ricorrente ha contestato unicamente il trattamento sanzionatorio anche con riferimento al equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva, sia generico in quanto pr di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata – che ha comunque dato cont della determinazione della pena base individuata nel minimo edittale e sulle ragioni rendevano non diversamente bilanciabili le attenuanti generiche con la recidiva -, essendo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibil genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argoment dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità ( tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022