Inammissibilità del ricorso: la Cassazione sui motivi generici
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Recentemente, una pronuncia ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, specialmente quando si contestano reati gravi come la tentata evasione e il danneggiamento aggravato.
Il caso e i fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di tentata evasione e danneggiamento di beni destinati a pubblico servizio. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione generale, oltre alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che la sentenza di secondo grado non avesse valutato correttamente gli elementi del caso, ma tale doglianza è stata giudicata priva di consistenza tecnica.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il primo motivo di ricorso era assolutamente generico. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una critica astratta, ma deve indicare con precisione i punti della sentenza impugnata che si ritengono errati e spiegare il perché della violazione.
In questo caso, il ricorrente non ha saputo contrastare l’apparato motivazionale della Corte d’Appello, che era stato giudicato immune da vizi logici o giuridici.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un punto centrale della decisione riguarda le attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione su questo punto è inammissibile se il ricorso è aspecifico. Se la Corte territoriale ha fornito una spiegazione logica e coerente per negare lo sconto di pena, il ricorrente deve dimostrare un errore manifesto in tale ragionamento, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla natura del ricorso per cassazione, che è un rimedio a critica vincolata. La genericità dei motivi impedisce al collegio di entrare nel merito della questione, poiché l’atto di impugnazione non ha scalfito la solidità della sentenza di appello. La mancanza di un confronto critico con le argomentazioni dei giudici di secondo grado rende il ricorso un mero dissenso soggettivo, privo di rilevanza giuridica.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa sentenza ricorda quanto sia fondamentale una redazione tecnica e puntuale degli atti difensivi nel terzo grado di giudizio.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente quali parti della sentenza impugnata siano errate e non fornisce argomentazioni giuridiche puntuali per contrastarle.
Cosa succede se vengono negate le attenuanti generiche in appello?
Se il giudice d’appello motiva logicamente il diniego, la Cassazione non può intervenire a meno che non venga dimostrato un vizio di ragionamento evidente e specifico nel ricorso.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11463 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11463 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 05RFZTE) nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.NUMERO_DOCUMENTO. 29763/2025 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 56, 385, commi 1 e 3 e 635, comma 2, n. 1 in relazione all’art. 625, n. 7 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al contenuto della pronuncia, si palesa assolutamente generico, non confrontandosi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente vagliati dalla Corte d’appello, con un apparato motivazionale immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen., è a sua volta aspecifico, in quanto non si confronta con la logica e coerente argomentazione della Corte territoriale sul punto (pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/03/2026