Inammissibilità del ricorso: i motivi generici
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un ostacolo insormontabile quando le difese non presentano elementi di novità o critiche specifiche. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito che la semplice riproposizione di argomenti già bocciati nei gradi precedenti non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità. Questo principio garantisce che la Cassazione si occupi solo di questioni di diritto concrete e non diventi un terzo grado di merito.
I fatti e il reato contestato
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. La parte ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero errato nel non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, l’entità del reato e le modalità della condotta avrebbero dovuto giustificare un esito più favorevole, evitando la sanzione penale in virtù dell’esiguità del danno e della scarsa pericolosità sociale.
Inammissibilità del ricorso e rigetto della tenuità
La Suprema Corte, analizzando l’atto di impugnazione, ha rilevato una carenza strutturale nei motivi presentati. L’inammissibilità del ricorso è stata dichiarata perché le doglianze non erano dirette a scardinare la logica della sentenza d’appello, ma si limitavano a ripetere quanto già esposto in precedenza. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il ricorso debba avere un carattere critico e specifico, indicando esattamente dove e come il giudice di merito abbia violato la legge o fallito nel ragionamento motivazionale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno evidenziato che i motivi di ricorso erano “apparenti”, ovvero privi di una reale funzione di critica argomentata. Quando un ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni specifiche fornite dalla Corte d’Appello per disattendere le sue richieste, il ricorso decade automaticamente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già puntualmente spiegato perché non ricorressero i presupposti per la particolare tenuità del fatto, e il nuovo ricorso non ha offerto elementi nuovi per smentire tale valutazione. Di conseguenza, la reiterazione pedissequa delle medesime tesi difensive rende l’atto nullo sul piano processuale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione ribadiscono il rigore necessario nella redazione degli atti giudiziari. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto definitivo delle istanze difensive, ma anche pesanti conseguenze economiche. La ricorrente è stata infatti condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare l’uso strumentale del ricorso per Cassazione quando mancano reali vizi di legittimità da denunciare, sottolineando che la difesa deve sempre essere specifica, puntuale e aggiornata rispetto all’evoluzione del processo.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi non sono specifici o si limitano a ripetere quanto già detto nei gradi precedenti senza contestare la nuova sentenza.
Cosa si rischia in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto in Cassazione?
Sì, ma solo se la richiesta è supportata da critiche specifiche alla motivazione del giudice di merito che l’ha negata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40187 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPITALERI NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO-IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 comma quarto e 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
D E P OSITATA cAc- i 1u:in
Il Presidente COGNOME