Inammissibilità del ricorso: stop ai motivi generici
L’inammissibilità del ricorso è un tema centrale nel diritto processuale penale, specialmente quando l’impugnazione manca di quel confronto critico necessario con la sentenza impugnata. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha chiarito che non basta manifestare dissenso, ma occorre indicare puntualmente gli errori logici o giuridici del provvedimento di merito.
Il caso dell’inammissibilità del ricorso per truffa
La vicenda trae origine da un procedimento per il reato di truffa. Dopo una prima condanna in tribunale, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, assolvendo l’imputato. La parte civile, non soddisfatta dell’esito, ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 576 c.p.p. Tuttavia, l’atto presentato è risultato privo degli elementi minimi di specificità richiesti dalla legge.
La carenza di confronto critico
Il ricorso è stato giudicato generico poiché non ha analizzato le motivazioni specifiche che avevano portato all’assoluzione in secondo grado. La legge impone che chi impugna debba dialogare con la sentenza, smontandone i passaggi logici.
Requisiti di specificità e inammissibilità del ricorso
L’art. 581 c.p.p. stabilisce criteri rigorosi per la redazione dei motivi di impugnazione. Se il ricorrente si limita a riproporre le stesse tesi già respinte o non indica chiaramente i punti della decisione contestati, scatta l’inammissibilità del ricorso. Questo meccanismo serve a garantire che la Cassazione intervenga solo su questioni di legittimità concrete e ben delineate.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla totale assenza di confronto tra le doglianze della parte civile e le argomentazioni della Corte d’Appello. I giudici hanno rilevato che il ricorso era affetto da un’indeterminatezza tale da non permettere l’individuazione dei rilievi mossi. In presenza di una sentenza di merito logicamente corretta e ben motivata, l’impugnazione deve essere in grado di scalfirne la tenuta logica attraverso censure puntuali. La genericità dei motivi impedisce al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato, rendendo l’atto nullo ai fini processuali.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea come il diritto di impugnazione non sia assoluto, ma subordinato al rispetto di oneri formali e sostanziali di chiarezza. Per la parte civile, l’incapacità di articolare motivi specifici ha comportato non solo la perdita della possibilità di ottenere un risarcimento, ma anche un aggravio economico significativo.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o non si confrontano direttamente con le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
La parte civile può impugnare una sentenza di assoluzione?
Sì, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ma deve rispettare rigorosi criteri di specificità per evitare il rigetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40170 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40170 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 21 dicembre 2022 riformando la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata emessa in data 27 aprile 2015 assolveva l’imputato NOME dal reato di truffa.
Il ricorso ex art. 576 cod.proc.pen. presentato dalla parte civile, COGNOME NOME, inammissibile alla luce della sua genericità e della totale assenza di confronto in ordine a affermazioni della corte di merito circa l’assoluzione dell’imputato ed in particolare tratt ricorso generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, com 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugna logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il pro sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che infondata appare la richiesta della difesa dell’imputato di condanna alle spese del grado avuto riguardo al contenuto della memoria difensiva che non ha apportato alcun contributo concreto ed ulteriore alla decisione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese formulata dall’imputato.
Itonna, 11 luglio 2023